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VIETATA LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI ERARIALI CON I DEBITI ERARIALI ISCRITTI A RUOLO

Vietata la compensazione dei crediti erariali con i debiti erariali iscritti a ruolo

Dal 1° gennaio 2011 la compensazione dei crediti erariali è vietata in presenza di debiti erariali e relativi accessori iscritti a ruolo per i quali è scaduto il termine di pagamento

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Il D. L. 78/2010 ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti erariali è vietata in presenza di debiti erariali e relativi accessori iscritti a ruolo, di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali è scaduto il termine di pagamento, ossia sono trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella. Nel caso in cui non si rispetti tale divieto la norma prevede l’applicazione di una sanzione pari al 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo, fino all’ammontare degli importi indebitamente compensati.

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Commenti

Pisasale Paolino - 09/11/2010

E' giusto! Ma deve essere consentita, allora, la compensazione dei crediti con i debiti iscritti a ruolo. Finora, mi pare, che sia possibile.

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