L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 112/E del 22 ottobre 2010, riprende l’argomento già trattato in precedenza con la risoluzione n. 108/E del 15 ottobre 2010. Con quest’ultima risoluzione le Entrate avevano chiarito che, per la somministrazione di gas metano ad uso civile, l’aliquota Iva agevolata del 10% doveva essere applicata nel limite annuo di 480 metri cubi, per le singole utenze di ogni unità abitativa, all’interno di un condominio o di una cooperativa di abitanti. La risoluzione 112/E precisa che tale criterio non si applica alle unità immobiliari dotate anche di impianto autonomo, per le quali già spetta l’aliquota agevolata.