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ISTANZA DI RATEIZZAZIONE SUL DEBITO ISCRITTO A RUOLO: IL CONTRIBUENTE HA DIRITTO ALL’INFORMAZIONE E LA FACOLTÀ DI OPPORSI AL DINIEGO DEL GIUDICE

Istanza di rateizzazione sul debito iscritto a ruolo: il contribuente ha diritto all’informazione e la facoltà di opporsi al diniego del giudice

Il contribuente che presenta l’istanza di rateizzazione sul debito iscritto a ruolo può opporsi al diniego del giudice

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Il contribuente che presenta all’agente della riscossione l’istanza di rateizzazione del pagamento del debito iscritto a ruolo ha diritto ad essere informato sull’esito di tale istanza. Il procedimento avviato con la domanda di dilazione del debito deve obbligatoriamente concludersi con un provvedimento finale, che deve essere notificato entro i 90 giorni dalla data in cui è stata presentata l’istanza, a prescindere dal fatto che venga accolta o meno. Nel caso in cui il contribuente riceva un provvedimento finale di rigetto, ha la facoltà di ricorrere al giudice tributario per opporsi al diniego di rateizzazione del pagamento del debito iscritto a ruolo. Questo è quanto indicato nella guida di Equitalia, realizzata in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili.

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