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PRATICANTI AVVOCATI: NIENTE TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE PER IL PRIMO ANNO D’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI PRATICANTI

Praticanti avvocati: niente tassa sulle concessioni governative per il primo anno d’iscrizione all’albo dei praticanti

La tassa sulle concessioni governative per l’iscrizione al registro dei praticanti avvocati è dovuta solo quando si può in concreto esercitare la professione

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Il laureato in giurisprudenza, che si iscrive al registro dei praticanti, o il praticante avvocato che si iscrive all’albo degli avvocati del Tribunale per l’ammissione al patrocinio, deve pagare la tassa sulle concessioni governative prevista per la professione forense a partire dal secondo anno di pratica, ovvero da quando si può in concreto esercitare la professione. Questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 103/E dell’11 ottobre 2010.

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Angelo Saitta - 17/10/2010

L’Agenzia ritiene che: - nel caso di iscrizione nell’albo dei praticanti avvocato per gli anni successivi al primo, sussiste esercizio di una professione da parte del praticante abilitato al patrocinio, con conseguente applicabilità della tassa sulle concessioni governative nei modi e nelle misure evidenziate dall’articolo 22 della tariffa allegata al DPR n. 641/72; - solo nel caso in cui l’iscrizione all’albo non abiliti all’esercizio di alcuna professione, come nell’ipotesi di iscrizione al primo anno nel registro speciale dei praticanti del laureato in giurisprudenza, la tassa sulle concessioni governative non è dovuta per carenza dei presupposti di applicazione della stessa.

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