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CANTIERE EDILE PRIVATO: OBBLIGATORIA LA NOMINA DEL COORDINATORE DI SICUREZZA

Cantiere edile privato: obbligatoria la nomina del coordinatore di sicurezza

Nel cantiere edile privato se ci sono due imprese serve il coordinatore per la sicurezza

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Con il procedimento C-224/09, la Corte Ue ha dichiarato non conforme alla direttiva Ue n. 92/57 il D.Lgs. n. 81/2008 nella parte in cui prevede che i cantieri edili privati non soggetti a permesso di costruire, esonerano la nomina del coordinatore per la sicurezza. La Corte afferma, infatti, che in ogni cantiere edile privato in cui sono presenti più imprese non basterà più la nomina del progettista e del responsabile dei lavori, ma occorrerà designare un coordinatore per la sicurezza.

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Angelo Saitta - 11/10/2010

In sostanza, se si lavora in presenza dell'obbligo del permesso di costruire il committente è sempre tenuto, nel caso di più imprese, a nominare il coordinatore in fase di progettazione, qualunque sia l'entità dell'opera, mentre se invece per l'opera che si sta realizzando non è richiesto il permesso di costruire, come ad esempio per un'opera per la quale è sufficiente la denuncia di inizio dell'attività (vedi manutenzioni straordinarie, ristrutturazioni edilizie, ecc.), allora bisogna fare riferimento all'importo dei lavori nel senso che se lo stesso è maggiore o uguale a 100.000 euro sussiste l'obbligo della nomina del coordinatore in fase di progettazione mentre se esso è inferiore a tale soglia il committente è esonerato dal designarlo (in tal senso ci si era già espressi in occasione di una risposta ad un quesito pubblicata sul quotidiano del 24/9/2010) fermo restando che in qualunque caso il committente è tenuto comunque, sempre in presenza di più imprese, a designare un coordinatore in fase di esecuzione il quale dovrà svolgere le funzioni del coordinatore in fase di progettazione, non nominato, e dovrà quindi provvedere alla elaborazione del PSC che in sostanza, come si può ben comprendere, è una documentazione che, alla luce delle attuali disposizioni, deve essere sempre elaborata nel caso che nel cantiere operino più imprese esecutrici.

Maria - 11/10/2010

Salve chiedo scusa forse è una domanda banale e certamente terra terra ma in questi cantieri edili privati sono compresi anche quelli per le ristrutturazioni?

Angelo Saitta - 10/10/2010

Il legislatore ha dovuto modificare, con l'art. 39 della legge 7/7/2009 n. 88 (legge comunitaria 2008), il citato comma 11 che ha provveduto a riscrivere in questi termini: "la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori". Così facendo il legislatore, da un lato ha provveduto ad ottemperare alle disposizioni della Corte di Giustizia europea imponendo comunque in cantiere, nel caso di più imprese, la presenza di un coordinatore per la sicurezza, fosse pure solo nella fase di esecuzione, e dall'altro lato ha fissato altre condizioni in presenza delle quali scatta l'obbligo della nomina del coordinatore in fase di progettazione. La lettura dell'art. 90 comma 11, così come sopra modificato dalla legge Comunitaria 2008, ha portato però subito a delle incertezze di interpretazione per come è stato scritto proprio per la presenza nel testo del termine "comunque" che è divenuto un vero e proprio rompicapo. Il termine "comunque", infatti, così come emerge dalla consultazione di un qualsiasi dizionario della lingua italiana, nel lessico comune costituisce, nello stesso momento, sia un avverbio con il significato di "in ogni caso, in ogni modo" che una congiunzione con il significato di "ma, però, tuttavia" ed ecco quindi che se nella lettura del comma sopra citato attribuiamo allo stesso l'uno o l'altro significato il periodo assume un contenuto diverso. Più precisamente se al termine "comunque" viene dato il significato di "in ogni caso" discenderebbe dalla disposizione di legge che il committente non avrebbe l'obbligo di nominare il coordinatore in fase di progettazione nei lavori privati non soggetti a permesso di costruire e che l'esonero sussisterebbe comunque (in ogni caso) per i lavori privati di importo inferiore ai 100.000 euro, quindi indipendentemente dall'obbligo o meno del permesso di costruire. Leggendolo nell'altro senso discenderebbe invece che l'esonero sussisterebbe nel caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e che fossero però nello stesso momento anche di importo inferiore ai 100.000 euro La differenza fra le due interpretazioni viene riscontrata per quella fascia di lavori per l'esecuzione dei quali siano impiegate più imprese e per i quali pur essendo necessario il permesso di costruire non venga superato l'importo di 100.000 euro. Per questi rimane il dubbio se fosse obbligatoria o meno la nomina del coordinatore in fase di progettazione. Certo l'argomento richiederebbe una interpretazione autentica del legislatore o almeno dei chiarimenti da parte del competente Ministero del Lavoro e della Salute al quale andrebbe rivolto il quesito.

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