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TRANSFER PRICING: LA COMUNICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DAL D.L. 78/2010 ANDRÀ FATTA NELLA DICHIARAZIONE 2011

Transfer pricing: la comunicazione della documentazione prevista dal D.L. 78/2010 andrà fatta nella dichiarazione 2011

Per evitare di pagare le sanzioni i soggetti obbligati a conservare la documentazione sul transfer pricing devono comunicarne il possesso all’Agenzia delle Entrate insieme alla presentazione della dichiarazione 2011

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Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010 si è data attuazione alla norma anti-sanzioni sul transfer pricing, introdotta dal D.L. 78/2010. In particolare, il provvedimento precisa i contenuti della documentazione che le imprese dovranno produrre per evitare l’applicazione delle sanzioni. A partire dal 2010, i soggetti che predispongono tale documentazione dovranno comunicarlo all’Agenzia delle Entrate con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi. La comunicazione attestante, invece, il possesso della documentazione relativa ai periodi di imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 78/2010 va effettuata entro i 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, quindi entro il 28 dicembre prossimo.

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