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ACCERTAMENTO SINTETICO E REDDITOMETRO COME PRESUNZIONI SEMPLICI

Accertamento sintetico e redditometro come presunzioni semplici

L’obbligo di convocazione e di contraddittorio preventivo del contribuente porta l’accertamento sintetico a presunzione semplice

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Secondo le modifiche apportate dal D.l. n. 78/2010 le spese sostenute dal contribuente nell’anno si intendono finanziate con redditi conseguiti nello stesso periodo: queste le nuove presunzioni previste per l’accertamento sintetico e per il redditometro. Sebbene l’onere della prova spetti al contribuente (il quale può dimostrare che le spese sostenute nell’anno derivano da redditi conseguiti in periodi d’imposta diversi) l’amministrazione finanziaria, prima dell’instaurazione del contenzioso, ha l’obbligo di convocare il contribuente, per consentirgli di fornire le informazioni e le notizie rilevanti ai fini dell’accertamento. Questo potrebbe portare a considerare lo strumento dell’accertamento sintetico e del redditometro presunzioni semplici.

Tag: ACCERTAMENTO E CONTROLLI ACCERTAMENTO E CONTROLLI REDDITOMETRO REDDITOMETRO

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