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GLI ASSEGNI BANCARI NON CONTABILIZZATI SONO PROVE PER L’ACCERTAMENTO

Gli assegni bancari non contabilizzati sono prove per l’accertamento

I movimenti bancari non annotati in contabilità costituiscono elemento presuntivo ai fini dell’accertamento: sentenza della Corte di Cassazione

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Il riscontro di movimentazioni sui conti correnti bancari non annotati in contabilità costituisce idoneo elemento presuntivo ai fini dell’accertamento per possibile evasione fiscale. Questo è quanto precisato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18809 del 20 agosto 2010. Nella fattispecie, la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate che aveva notificato un avviso di rettifica Iva ad una società per aver ricevuto assegni, emessi a proprio favore da un’altra impresa individuale, rinvenuti durante una verifica fiscale presso quest’ultima, ma non contabilizzati.

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