HOME

/

FISCO

/

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

/

CASSAZIONE: NESSUNA DEDUCIBILITÀ DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ DI CAPITALI SECONDO IL "VECCHIO" TUIR

Cassazione: nessuna deducibilità dei compensi degli amministratori di società di capitali secondo il "vecchio" Tuir

Per la Cassazione, il vecchio Tuir non consentiva la deducibilità dei compensi erogati agli amministratori di società di capitali in quanto equiparati a quelli dell’imprenditore

Ascolta la versione audio dell'articolo
Con sentenza n. 18702 depositata il 13 agosto 2010, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha affermato che le società di capitali non possono dedurre dal reddito i compensi corrisposti all’amministratore unico o ai membri del consiglio di amministrazione. A parere dei giudici della Suprema Corte, infatti, il lavoro prestato dall’amministratore unico di società di capitali e dai membri del consiglio di amministrazione è equiparato, sotto il profilo giuridico, a quello prestato dall’imprenditore, il cui compenso, secondo l’ex art. 62 del Tuir ora art. 60, non può essere dedotto dal reddito d’impresa, limitando così la deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro solo a quelle sostenute per lavoro dipendente e per compensi spettanti agli amministratori di società di persone.

In Allegato la Sentenza del 13/08/2010 n. 18702

Allegato

Sentenza Cassazione del 13/08/2010 n. 18702

Tag: DETERMINAZIONE DEL REDDITO DETERMINAZIONE DEL REDDITO REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI 2024 REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI 2024

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA
Commenti

Alessandro - 22/09/2010

La "ratio" della sentenza e' questa: "...Aho' 'mo glie' facciamo paggare noi le tasse a 'sti disgrazziati de imprenditori che nulle pagano ! Se se prennono er compenso per nun paga' , mo invece glielo considderiamo indettraibbille , cussi' l' IRES la pagano per intiero !" Peccato che sul compenso vengano pagati gia' l'INPS,l'INAIL, L'IRPEF. A conti fatti poi se un imprenditore al posto di prendersi il compenso si prende l'utile, lo Stato in termini di tasse rischia di perderci, fatta salva la facolta' dell'imprenditore in SRL, di farsi una sua polizza pensionistioca al posto dell'INPS, naturalmente detraibile dalle tasse. Di nuovo quei giudici dimostrano di non conoscere l'Italia (fatto salvo Roma e Napoli) e rischiano di creare i presupposti per una divisione del Nord dal resto. Inoltre ci si chiede: ma il Governo, che le tasse le doveva calare,sta ancora dormendo (Lega compresa) ? Che abbia ragione PRODI-Gattopardo, bisogna che tutto cambi perche' tutto rimanga come prima? Saluti Li 22 9 2010

Claudia - 08/09/2010

Proprio oggi, 8/09/2010, un articolo sul Sole 24 Ore chiarisce che la pronuncia della Corte si riferisce alla disciplina applicabile sulla base del testo unico in vigore prima della riforma Ires ( in vigore fino al 2003). Riporto quanto indicato: "Pertanto, anche qualora gli uffici dell'Agenzia intendano adottare, in sede di verifica, comportamenti conformi alla pronuncia della Suprema Corte, non si avrà alcun effetto sugli accertamenti per effetto del mutato quadro normativo valido per l'esercizio 2005 ( il più remoto attualmente accertabile) e i successivi. Questa situazione vale anche per il periodo 2009, oggetto di dichiarazione fiscale entro il prossimo 30 settembre: i compensi agli amministratori di società di capitali sono pacificamente deducibili secondo il dettato dell'articolo 95 del Tuir". Claudia

turi - 06/09/2010

Le precisazioni non sono mai superflue ed in questo caso credo che si rendano più che mai necessarie viste le preoccupazioni che la sentenza di cui si discute sta causando nei contribuenti. Era abbastanza chiaro che la sentenza in commento, Cassazione n. 18702 del 13 agosto 2010, sulla deducibilità dei compensi agli amministratori di società di capitali, è riferibile soltanto al caso in trattazione disciplinato, sotto l’aspetto fiscale, dalla norma nel tempo vigente, artt. 62 e 95 del "vecchio" tuir: norma successivamente modificata con D.Lgs. n.344/2003. Per i periodi d’imposta successivi al 2003, nel "nuovo" tuir, così come modificato con l'anzicitato D.Lgs n. 344/2003, vi è l’espressa previsione della definizione dell’imponibile delle società di capitali e per quanto riguarda i compensi agli amministratori dei soggetti IRES nell’art. 95, co.5, ne è disposta la "deducibilità per cassa". La decisione in commento riguarda, quindi, periodi d'imposta ante 2004; nessuna preoccupazione, quindi, per i periodi d'imposta 2004 e successivi. La detta sentenza, tuttavia, fuorviante "lettura" della norma nel proseguo di trattazione di analoghe fattispecie, non è immune da tutte le censure e le preoccupazioni espresse dagli addetti ai lavori. Saluti T.

ANTONINO - 02/09/2010

La sentenza vale solo penso per il periodo antecedente al 01/01/2008, in quanto l'art. 95 tuir comma 5 cita I compensi spettanti agli amministratori delle societa' ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico art. 73 tuir modificato il 01/01/2008 Soggetti passivi. (ex art.87) (N.D.R.: Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo vedasi l'art.1, comma 88 legge 24 dicembre 2007 n.244. Vedasi anche l'art.1, comma 20, legge 27 dicembre 2006 n.296) Testo: in vigore dal 01/01/2008 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle societa': a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooperative e le societa' di mutua assicurazione, nonche' le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le societa' cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato. sono gli art. del testo unico sull'argomento.. se notate bene la sentenza prima della cassazione risalgono al 2007, quindi la cassazione si è espressa sul tuir vigente a suo tempo.

domenico - 02/09/2010

cassiamo la cassazione per le sue caxxate.

francesca - 01/09/2010

Ma questi sono diventati matti. Ma si rendono conto che tutte le società di capitali pagano i compensi agli amministratori e/o consiglio da anni. Che se a qualche agenzia delle Entrate diversa da quella Ligure venisse lo stesso pallino, negli accertamenti in corso farebbero un macello.............? Speriamo veramente che qualcuno competente faccia chiarezza.

turi - 31/08/2010

… e dire che questa è una sentenza della giurisprudenza di legittimità… ma non è chiaro se al diritto giacché di diritto se ne vede ben poco! Quantunque abituati alle sempre più numerose ondivaghe decisioni della Corte di Cassazione, questa sentenza è davvero incommentabile! Anche se per il caso in commento è stato deciso sulla base della vecchia norma del tuir (ex art. 62 fino al 31.12.2003), non dovrebbe suscitare alcuna perplessità il richiamo operato, sempre dal vecchio tuir, dall’art. 95, co.1, che definiva il reddito fiscale delle società di capitali sulla base delle disposizioni dettate per la determinazione del reddito d’impresa delle società di persone… Nessuna giustificazione, quindi, ad una sentenza che ci lascia davvero perplessi…! Sono decisioni, queste, che introducono elementi di confusione che minano alla radice il principio della certezza del diritto - che implica la conoscibilità a priori delle norme giuridiche da osservare. L’esercizio della nostra professione diventa sempre più difficile:nella giungla del nostro ordinamento tributario s’infittisce la nebulosità nelle conoscenze di norme la cui portata non è raro vederla stravolta da incomprensibili, inconcepibili interpretazioni, che di tutto sanno tranne che di diritto e questo ci disorienta e non poco… Esistono soluzioni a questa gravissima questione? Chissà... e se si rivedessero i temi di trattazione nei convegni di formazione dei Magistrati ad incominciare dal basilare del diritto sulla interpretazione delle norme? Saluti. Turi

Ludovico - 29/08/2010

E' evidente l'incompetenza e la scarsa conoscenza del senso della frase "combinato disposto" con cui dovrebbero essere lette ed interpretate le norme ed i vari articoli (art 60 e 95 TUIR) ed il provincialismo di certi giudizi (non voglio offendere i giudici). Finchè le norme tributarie continueranno a considerare le società di capitali come imprenditori individuali quale futuro ci potrà essere per gli investimenti nelle nostre società ?. Credo che, dopo questa ennesima pronuncia ed altre follie ( vedi il il recupero a tassazione degli interessi passivi eccedenti il 30% del MOL che pesano sugli utili da distribuire, se vogliamo salvare quei pochi folli (sono uno di questi) che continuano a partecipare al capitale delle PMI Italiane e le società stesse, sia opportuno che le organizzazioni degli imprenditori e gli ordini professionali PRENDANO POSIZIONE contro queste "amenità giuridiche".

Claudia - 27/08/2010

Ha ragione Otello, infatti la Corte commenta il disposto del "vecchio art. 62" del Tuir. Infatti adesso l'art. 95 comma 5 del Tuir stabilisce che i compensi erogati agli amministratori, sia di società di persone che di capitali e di enti ad esse equiparati, sono deducibili nell'esercizio in cui sono stati corrisposti (criterio di cassa). Un saluto Claudia

otello - 27/08/2010

incongruente in base all'art.95 del tuir. per il diritto commerciale è considerato costo e quindi possiamo dedurlo. non è una cassazione a sezione unite.nessun problema.

Enzo Varvara - 26/08/2010

Non ci posso credere!!!!Perchè le società di persone si e le soc di cap. no? Non è possibile!!! Qualcuno dovrebbe prendere dei provvedimenti

Roberto gallo - 26/08/2010

ecco perchè noi italiani lavoriamo qui in svizzera pagando le tasse senza tema di revirement da lacchè del Diritto. e, credetemi, non è ancora finita, in Italia. p.s. ma codesti giudici sanno che siamo in Europa e non nell'U.R.S.S. di passate memorie?

CLAUDIO - 26/08/2010

ma che cosa dicono!!!; andrà letta sta sentenza ma mi sembra assurdo; doppia imposizione sui redditi, norme contrastanti, ma che c'entra l'art. 60 che riguarda i compensi dati a familiari ... che esistono familiari di una societa' di capitali? Infatti si applica l'art. 95. Ma dove hanno studiato al CEPU? Non mi sorprendo piu' di certe decisioni assurde prese da chi diritto tributario non lo ha studiato; Ma gli ordini dei commercialisti che fanno? Non c'e' piu' certezza del diritto e intanto chi affronta il contenzioso e' come se giocasse alla roulette. Vergogna.

Marchi Roberto - 26/08/2010

questa è devastante, vediamo un po' i commenti e se avrà qualche seguito.

Paolo - 26/08/2010

ma il caldo gli ha dato alla testa? Facevano meglio ad andare al mare il 13 agosto. ma l'attuale art.95 TUIR l'hanno letto? e anche il precedente art.62 3 comma TUIR si applicava, "come noto, anche ai compensi spettanti agli amministratori delle società di capitali per il richiamo contenuto nell'art. 95, comma 1, Tuir". (Fisco Oggi pubblicato il 01/08/2002 in Normativa e prassi di )

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

DETERMINAZIONE DEL REDDITO · 04/11/2024 Deducibilità delle consulenze professionali degli amministratori di società

Secondo la Corte di Cassazione anche i servizi di consulenza prestati dagli amministratori richiedono preventiva delibera assembleare ai fini della loro deducibilità

Deducibilità delle consulenze professionali degli amministratori di società

Secondo la Corte di Cassazione anche i servizi di consulenza prestati dagli amministratori richiedono preventiva delibera assembleare ai fini della loro deducibilità

Deducibilità IMU immobili strumentali: regole 2024

Deducibilità al 100% dell'IMU dell'anno d'imposta 2023 per immobili strumentali: come indicarla nel Modello Redditi SC 2024

Deducibili le perdite su crediti anche se derivanti da un comportamento antieconomico

Secondo la Corte di Cassazione la palese antieconomicità di una perdita su crediti non ne inficia la deducibilità, se la perdita è sostenuta da elementi certi e precisi

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.