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DETERMINAZIONE DEL REDDITO/
CASSAZIONE: NESSUNA DEDUCIBILITÀ DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ DI CAPITALI SECONDO IL "VECCHIO" TUIR
Tag: DETERMINAZIONE DEL REDDITO DETERMINAZIONE DEL REDDITO REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI 2024 REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI 2024
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Alessandro - 22/09/2010
La "ratio" della sentenza e' questa: "...Aho' 'mo glie' facciamo paggare noi le tasse a 'sti disgrazziati de imprenditori che nulle pagano ! Se se prennono er compenso per nun paga' , mo invece glielo considderiamo indettraibbille , cussi' l' IRES la pagano per intiero !" Peccato che sul compenso vengano pagati gia' l'INPS,l'INAIL, L'IRPEF. A conti fatti poi se un imprenditore al posto di prendersi il compenso si prende l'utile, lo Stato in termini di tasse rischia di perderci, fatta salva la facolta' dell'imprenditore in SRL, di farsi una sua polizza pensionistioca al posto dell'INPS, naturalmente detraibile dalle tasse. Di nuovo quei giudici dimostrano di non conoscere l'Italia (fatto salvo Roma e Napoli) e rischiano di creare i presupposti per una divisione del Nord dal resto. Inoltre ci si chiede: ma il Governo, che le tasse le doveva calare,sta ancora dormendo (Lega compresa) ? Che abbia ragione PRODI-Gattopardo, bisogna che tutto cambi perche' tutto rimanga come prima? Saluti Li 22 9 2010
Claudia - 08/09/2010
Proprio oggi, 8/09/2010, un articolo sul Sole 24 Ore chiarisce che la pronuncia della Corte si riferisce alla disciplina applicabile sulla base del testo unico in vigore prima della riforma Ires ( in vigore fino al 2003). Riporto quanto indicato: "Pertanto, anche qualora gli uffici dell'Agenzia intendano adottare, in sede di verifica, comportamenti conformi alla pronuncia della Suprema Corte, non si avrà alcun effetto sugli accertamenti per effetto del mutato quadro normativo valido per l'esercizio 2005 ( il più remoto attualmente accertabile) e i successivi. Questa situazione vale anche per il periodo 2009, oggetto di dichiarazione fiscale entro il prossimo 30 settembre: i compensi agli amministratori di società di capitali sono pacificamente deducibili secondo il dettato dell'articolo 95 del Tuir". Claudia
turi - 06/09/2010
Le precisazioni non sono mai superflue ed in questo caso credo che si rendano più che mai necessarie viste le preoccupazioni che la sentenza di cui si discute sta causando nei contribuenti. Era abbastanza chiaro che la sentenza in commento, Cassazione n. 18702 del 13 agosto 2010, sulla deducibilità dei compensi agli amministratori di società di capitali, è riferibile soltanto al caso in trattazione disciplinato, sotto l’aspetto fiscale, dalla norma nel tempo vigente, artt. 62 e 95 del "vecchio" tuir: norma successivamente modificata con D.Lgs. n.344/2003. Per i periodi d’imposta successivi al 2003, nel "nuovo" tuir, così come modificato con l'anzicitato D.Lgs n. 344/2003, vi è l’espressa previsione della definizione dell’imponibile delle società di capitali e per quanto riguarda i compensi agli amministratori dei soggetti IRES nell’art. 95, co.5, ne è disposta la "deducibilità per cassa". La decisione in commento riguarda, quindi, periodi d'imposta ante 2004; nessuna preoccupazione, quindi, per i periodi d'imposta 2004 e successivi. La detta sentenza, tuttavia, fuorviante "lettura" della norma nel proseguo di trattazione di analoghe fattispecie, non è immune da tutte le censure e le preoccupazioni espresse dagli addetti ai lavori. Saluti T.
ANTONINO - 02/09/2010
La sentenza vale solo penso per il periodo antecedente al 01/01/2008, in quanto l'art. 95 tuir comma 5 cita I compensi spettanti agli amministratori delle societa' ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico art. 73 tuir modificato il 01/01/2008 Soggetti passivi. (ex art.87) (N.D.R.: Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo vedasi l'art.1, comma 88 legge 24 dicembre 2007 n.244. Vedasi anche l'art.1, comma 20, legge 27 dicembre 2006 n.296) Testo: in vigore dal 01/01/2008 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle societa': a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooperative e le societa' di mutua assicurazione, nonche' le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le societa' cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato. sono gli art. del testo unico sull'argomento.. se notate bene la sentenza prima della cassazione risalgono al 2007, quindi la cassazione si è espressa sul tuir vigente a suo tempo.
domenico - 02/09/2010
cassiamo la cassazione per le sue caxxate.
francesca - 01/09/2010
Ma questi sono diventati matti. Ma si rendono conto che tutte le società di capitali pagano i compensi agli amministratori e/o consiglio da anni. Che se a qualche agenzia delle Entrate diversa da quella Ligure venisse lo stesso pallino, negli accertamenti in corso farebbero un macello.............? Speriamo veramente che qualcuno competente faccia chiarezza.
turi - 31/08/2010
… e dire che questa è una sentenza della giurisprudenza di legittimità… ma non è chiaro se al diritto giacché di diritto se ne vede ben poco! Quantunque abituati alle sempre più numerose ondivaghe decisioni della Corte di Cassazione, questa sentenza è davvero incommentabile! Anche se per il caso in commento è stato deciso sulla base della vecchia norma del tuir (ex art. 62 fino al 31.12.2003), non dovrebbe suscitare alcuna perplessità il richiamo operato, sempre dal vecchio tuir, dall’art. 95, co.1, che definiva il reddito fiscale delle società di capitali sulla base delle disposizioni dettate per la determinazione del reddito d’impresa delle società di persone… Nessuna giustificazione, quindi, ad una sentenza che ci lascia davvero perplessi…! Sono decisioni, queste, che introducono elementi di confusione che minano alla radice il principio della certezza del diritto - che implica la conoscibilità a priori delle norme giuridiche da osservare. L’esercizio della nostra professione diventa sempre più difficile:nella giungla del nostro ordinamento tributario s’infittisce la nebulosità nelle conoscenze di norme la cui portata non è raro vederla stravolta da incomprensibili, inconcepibili interpretazioni, che di tutto sanno tranne che di diritto e questo ci disorienta e non poco… Esistono soluzioni a questa gravissima questione? Chissà... e se si rivedessero i temi di trattazione nei convegni di formazione dei Magistrati ad incominciare dal basilare del diritto sulla interpretazione delle norme? Saluti. Turi
Ludovico - 29/08/2010
E' evidente l'incompetenza e la scarsa conoscenza del senso della frase "combinato disposto" con cui dovrebbero essere lette ed interpretate le norme ed i vari articoli (art 60 e 95 TUIR) ed il provincialismo di certi giudizi (non voglio offendere i giudici). Finchè le norme tributarie continueranno a considerare le società di capitali come imprenditori individuali quale futuro ci potrà essere per gli investimenti nelle nostre società ?. Credo che, dopo questa ennesima pronuncia ed altre follie ( vedi il il recupero a tassazione degli interessi passivi eccedenti il 30% del MOL che pesano sugli utili da distribuire, se vogliamo salvare quei pochi folli (sono uno di questi) che continuano a partecipare al capitale delle PMI Italiane e le società stesse, sia opportuno che le organizzazioni degli imprenditori e gli ordini professionali PRENDANO POSIZIONE contro queste "amenità giuridiche".
Claudia - 27/08/2010
Ha ragione Otello, infatti la Corte commenta il disposto del "vecchio art. 62" del Tuir. Infatti adesso l'art. 95 comma 5 del Tuir stabilisce che i compensi erogati agli amministratori, sia di società di persone che di capitali e di enti ad esse equiparati, sono deducibili nell'esercizio in cui sono stati corrisposti (criterio di cassa). Un saluto Claudia
otello - 27/08/2010
incongruente in base all'art.95 del tuir. per il diritto commerciale è considerato costo e quindi possiamo dedurlo. non è una cassazione a sezione unite.nessun problema.
Enzo Varvara - 26/08/2010
Non ci posso credere!!!!Perchè le società di persone si e le soc di cap. no? Non è possibile!!! Qualcuno dovrebbe prendere dei provvedimenti
Roberto gallo - 26/08/2010
ecco perchè noi italiani lavoriamo qui in svizzera pagando le tasse senza tema di revirement da lacchè del Diritto. e, credetemi, non è ancora finita, in Italia. p.s. ma codesti giudici sanno che siamo in Europa e non nell'U.R.S.S. di passate memorie?
CLAUDIO - 26/08/2010
ma che cosa dicono!!!; andrà letta sta sentenza ma mi sembra assurdo; doppia imposizione sui redditi, norme contrastanti, ma che c'entra l'art. 60 che riguarda i compensi dati a familiari ... che esistono familiari di una societa' di capitali? Infatti si applica l'art. 95. Ma dove hanno studiato al CEPU? Non mi sorprendo piu' di certe decisioni assurde prese da chi diritto tributario non lo ha studiato; Ma gli ordini dei commercialisti che fanno? Non c'e' piu' certezza del diritto e intanto chi affronta il contenzioso e' come se giocasse alla roulette. Vergogna.
Marchi Roberto - 26/08/2010
questa è devastante, vediamo un po' i commenti e se avrà qualche seguito.
Paolo - 26/08/2010
ma il caldo gli ha dato alla testa? Facevano meglio ad andare al mare il 13 agosto. ma l'attuale art.95 TUIR l'hanno letto? e anche il precedente art.62 3 comma TUIR si applicava, "come noto, anche ai compensi spettanti agli amministratori delle società di capitali per il richiamo contenuto nell'art. 95, comma 1, Tuir". (Fisco Oggi pubblicato il 01/08/2002 in Normativa e prassi di )
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