Al fine di favorire l’accesso al credito alle imprese in stato di crisi, la manovra correttiva 2010 ha previsto la prededucibilità dei finanziamenti concessi da banche ed intermediari finanziari nel caso di concordato preventivo. Le disposizioni in tema di bancarotta semplice e fraudolenta non saranno più applicabili per i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione. Questo è quanto prevede una disposizione del maxiemendamento al D.L. n. 78/2010 sulla manovra economica, su cui oggi il senato vota la fiducia.