L’imprenditore individuale che esercita attività commerciale nelle condizioni richieste dall’art. 2083 del c.c. può comunque essere dichiarato fallito se non dimostra di non aver superato le soglie di fattibilità. I nuovi requisiti previsti dal decreto correttivo della riforma della Legge Fallimentare si applicano poi anche ai ricorsi pendenti al 1° gennaio 2008. Queste sono le principali indicazioni che arrivano dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13086 del 2010.