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RITENUTE IN CHIARO SUI PIGNORAMENTI

Ritenute in chiaro sui pignoramenti

L’obbligo ricade sul soggetto esecutato solo se è un sostituto d’imposta

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Con la circolare informativa n. 2 del 4 maggio 2010 del Consorzio studi e ricerche fiscali del gruppo Intesa - Sanpaolo vengono forniti vari chiarimenti in merito alle nuove disposizioni in tema di ritenute alla fonte su somme erogate dal terzo pignorato. In particolare, nel caso di pignoramento presso i terzi, il debitore esecutato dovrà operare delle ritenute alla fonte solo se riveste la qualifica di sostituto d’imposta. In tali ipotesi le ritenute da applicare saranno nella misura del 20% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

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