Tutti i contribuenti che si ritengono esclusi dall’Irap per mancanza di autonoma organizzazione, sono passibili di accertamento e possono essere chiamati a dimostrare l’assenza di organizzazione. Una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (n. 6536 del 17 marzo 2010), stabilisce che l’autonoma organizzazione esiste quando il contribuente è responsabile dell’organizzazione e non è quindi inserito in strutture riferibili ad altrui responsabilità ed interesse e nel caso in cui siano impiegati beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività oppure si utilizzi in modo occasionale lavoro altrui.