La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 2803/10, depositata in data 9 Febbraio 2010, ha precisato che solamente gli atti formati dopo la dichiarazione di fallimento vanno notificati al curatore, anche se si tratta di una cartella il cui atto presupposto era stato recapitato al fallito. A parere della Cassazione, nell’ambito delle procedure concorsuali, affinché la notifica degli atti tributari possa essere considerata valida, occorre distinguere tra quelli formati prima della dichiarazione di fallimento e quelli dopo.