La misura del credito in questione è determinata in modo tale che per i veicoli di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 ed 11,5 tonnellate.
Detto credito è fruibile in compensazione, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di detraibilità degli interessi passivi e delle componenti negative di reddito (artt. 61 e 109 TUIR).