L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 205 del 6 Agosto 2009, ha stabilito che la restituzione gratuita di beni strumentali, a seguito di un accordo transattivo con la curatela fallimentare, è soggetta ad Iva secondo la disciplina ordinaria dell’Iva. La base imponibile è pari al valore normale dei beni trasferiti, mentre la rivalsa è facoltativa.