Ai fini della formazione del piano di ammissione al concordato preventivo, i soci finanziatori non possono essere inseriti nel piano del quale facciano parte anche altri creditori chirografari, sia per la loro diversa posizione nei confronti della società rispetto ai terzi sia, e soprattutto, in applicazione dell’art. 2467, comma 1, cod. civ., che ha introdotto il principio della postergazione delle loro ragioni creditorie rispetto a quelle degli altri creditori, principio derogabile soltanto con il consenso della maggioranza di ciascuna classe di creditori.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con Sentenza n. 2706 del 4 febbraio 2009 (Sezione Prima Civile, Presidente V. Proto, Relatore U. R. Panebianco)