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PER L’AREA EDIFICABILE IL PRG NON BASTA PIÙ

Per l’area edificabile il Prg non basta più

Dubbi interpretativi

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Il concetto di area edificabile continua ad ingenerare dubbi nonostante l’intervento dell’art. 36 comma 2 del D.L. 233/2006 (convertito in legge n. 248 del 2006) per effetto del quale l’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. Ma le più recenti leggi regionali dispongono che la pianificazione generale avvenga mediante due diversi strumenti: un piano strutturale senza limiti temporali e un piano operativo del sindaco che dura 5 anni. Quale dei due deve allora essere preso in considerazione?

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Commenti

MILAZZO ALDO - 07/09/2010

Se si aquista un appartamento (es.un ultimo piano)non si diventa anche compropietario dell'aria edificabile soprastante il fabricato? Stesso esempio se l'abitazione viene donato dalla madre come leggittima.

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