Il tribunale di Milano, Sezione fallimentare, ha emesso la sentenza numero 10/1 in data 4 Febbraio 2008, con la quale stabilisce che il credito Irap è privilegiato, anche se riferito ad un periodo antecedente il Decreto Legge 159/07, dato che tale decreto ha attribuito all’Irap la stessa prelazione attribuita ai crediti dello Stato per imposte sui redditi. Inoltre, la sentenza prevede che, nel caso in cui il contribuente fallisca, il concessionario ha la possibilità di presentare domanda di ammissione in base al ruolo, e quindi non è obbligato a emettere e notificare la cartella di pagamento.