La Cassazione, con la sentenza n. 39043 della Quinta sezione penale, depositata il 23 Ottobre, ha chiarito che la bancarotta per distrazione (il dirottamento di attività e beni dalla loro naturale funzione di garanzia nei confronti dei creditori della società in crisi conclamata) va valutata al momento della dichiarazione di fallimento e non nel momento in cui è stato commesso l’atto per ipotesi illegittimo; quella documentale va valutata con riferimento soprattutto ai libri obbligatori previsti dall’art. 2214 e 2421 Codice Civile.