Procedure diverse per il piccolo imprenditore e per il consumatore, ma il risultato sarà uguale: il soggetto verrà liberato dai debiti residui a condizione che non abbia aggravato la propria posizione finanziaria mediante comportamenti avventati o che producano lesioni ai diritti creditori. Il debitore civile e l’imprenditore non soggetto all’apertura del fallimento (in quanto non supera le soglie) vengono esclusi dalle procedure concorsuali e rientrano nell’ambito delle procedure esecutive individuali. Tali disposizioni sono il frutto dell’orientamento del gruppo di lavoro del ministero della Giustizia.