Qualificazione fiscale dei costi sostenuti per una campagna pubblicitaria.
PARERE
Le spese sostenute da una società concessionaria di autovetture in occasione della presentazione di nuovi modelli sono spese di pubblicità e propaganda, se pubblicizzano i prodotti senza recare utilità a terzi; le spese che recano utilità a terzi (banchetti e alloggio) sono spese di rappresentanza; le spese relative a beni di valore inferiore a 25,82 euro sono deducibili senza limite, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del T.U.I.R.
Massima:
Le spese di rappresentanza " sostenute al fine di creare, mantenere o accrescere il prestigio della società e di migliorarne l'immagine, senza dar luogo ad aspettative di incremento del processo di vendita " comportano una particolare utilità o un particolare beneficio a favore di determinati soggetti. Le spese di pubblicità, invece, pur non essendo imputabili in modo diretto ai ricavi, sono sostenute allo scopo di incrementare le vendite, acquisendo nuova clientela o incrementando le vendite alla clientela già esistente.