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RETRIBUZIONI MINIME E MASSIMALI CONTRIBUTIVI 2025

Retribuzioni minime e massimali contributivi 2025

Circolare n. 26 del 30 gennaio 2025: limitI di retribuzione giornaliera dei dipendenti ai fini contributivi per l'anno 2025 . Istruzioni per la regolarizzazione di gennaio

Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 26 del 30/01/2025
Fonte: Inps
Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la Circolare n. 26 del 30 gennaio 2025, l'INPS   illustra il limite di retribuzione giornaliera  dei dipendenti ai fini contributivi per l'anno 2025,  aggiorna anche  gli altri parametri necessari per il calcolo delle contribuzioni dovute in ambito previdenziale e assistenziale e  fornisce le istruzioni  ai datori di lavoro per la regolarizzazione del mese di gennaio. 

In particolare, per la generalità dei lavoratori, il minimale di retribuzione giornaliera per il 2025 è fissato a 57,32 euro. 

Il  minimale orario ai fini contributivi per i contratti di lavoro a tempo parziale ammonta a 8,60 euro.

Al penultimo paragrafo una tabella  di riepilogo dei principali valori e l'indice completo dei contenuti della circolare.

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1) Retribuzioni minime ai fini contributii: le regole

L'istituto ricorda che la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. 

Secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.

Il limite minimo di retribuzione giornaliera, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (come modificato dall’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989), non può essere inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

2) Retribuzioni minime e massimali contributivi - Indice

Retribuzioni minime e massimali contributivi 2025 

DescrizioneImporto (Euro)
Minimale di retribuzione giornaliera57,32
Minimale di retribuzione oraria per contratti a tempo parziale8,60
Retribuzioni convenzionali in genere31,85
Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'1%55.448,00 annui (4.621,00 mensili)
Massimale annuo della base contributiva e pensionabile120.607,00
Importo a carico dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria2.508,04
Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato120,00


Anno 2025  

Euro

Trattamento minimo mensile di pensione     

603,40

Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%)  

241,36

Limite annuale per l’accredito dei contributi, arrotondato all’unità di euro (*)  

12.551,00


INDCE COMPLETO 

1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti

2. Minimale di retribuzione per il personale iscritto al Fondo Volo

3. Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere

3.1 Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (L. n. 413/1984)

3.2 Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (L. n. 250/1958)

3.3 Lavoratori a domicilio

4. Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale

5. Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell’1%

6. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile

7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi

8. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente

9. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria

10. Lavoratori dello spettacolo: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva dell’1% e massimali giornalieri

10.1 Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995

10.2 Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995

10.3 Precisazioni

10.4 Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato

11. Lavoratori sportivi: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva dell’1% e massimali giornalieri

11.1 Lavoratori sportivi iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995

11.2 Lavoratori sportivi già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995

11.3 Precisazioni

12. Datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica

12.1 Precisazioni

12.2 Massimale contributivo previsto per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e per i direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico

12.3 Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001

13. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2025

3) Regolarizzazione contributiva gennaio 2025

I datori di lavoro che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2025 non abbiano potuto tenere conto dei valori contributivi aggiornati possono regolarizzare detto periodo :

  • senza oneri aggiuntivi,
  •  entro il giorno 16  APRILE 2025 ( terzo mese successivo a quello di pubblicazione della  circolare)

Ai fini della regolarizzazione:

  1. i datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens devono calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2025 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese per portarle in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione (nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>), calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.  L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda relativa al versamento dell’aliquota aggiuntiva dell’1%  da restituire al lavoratore, deve essere riportato nella denuncia Uniemens, nell’elemento <DatiRetributivi>, <Contribuzione Aggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz>.
  2. Per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, il valore della quota da recuperare deve essere riportato nell’elemento <Contrib1PerCento> della <ListaPosPA>, preceduto dal segno negativo; anche in questo caso, come già illustrato nel paragrafo 5, il valore indicato in tale elemento non deve essere ricompreso nell’elemento <Contributo> della Gestione pensionistica.

Tag: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

Allegato

Circolare INPS 26 del 30.1.2025 retribuzioni
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