Adempimento collaborativo: i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso
Pubblicato in GU il decreto del MEF che disciplina i requisiti soggettivi e oggettivi per accedere al regime di adempimento collaborativo: il testo e il modello di adesione
Forma Giuridica: Normativa - Decreto Ministeriale
Numero del
06/12/2024
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Pubblicato in GU n. 295 del 17 dicembre 2024 il decreto del MEF del 6 dicembre 2024 che disciplina i requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso a questo regime di adempimento collaborativo e le modalità operative per l’ammissione.
Il regime di adempimento collaborativo o di “Cooperative compliance” è stato istituito con il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 recante Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23 (Dlgs 128/2015).
Possono aderirvi i contribuenti dotati di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura fiscale o in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario (“Tax Control Framework” o “TCF”) .
Di seguito una panoramica dei punti principali.
1) Regime di adempimento collaborativo: requisiti soggettivi
Possono presentare domanda di adesione al regime di adempimento collaborativo:
- Soggetti con specifici requisiti di volume d’affari o ricavi:
- 750 milioni di euro (dal 2024).
- 500 milioni di euro (dal 2026).
- 100 milioni di euro (dal 2028).
- Contribuenti che eseguono investimenti nuovi e hanno ricevuto una risposta favorevole all'interpello nuovi investimenti.
- Contribuenti appartenenti allo stesso gruppo di imprese se almeno un soggetto del gruppo soddisfa i requisiti dimensionali.
- Contribuenti facenti parte di un gruppo IVA qualora uno dei membri del gruppo sia già ammesso al regime.
2) Regime di adempimento collaborativo: requisiti oggettivi
Per accedere al regime di adempimento collaborativo, i soggetti devono dimostrare di possedere un sistema di controllo del rischio fiscale conforme alle disposizioni previste dal decreto. Questo sistema deve essere adeguato, integrato e certificato. In sintesi, i requisiti oggettivi richiesti sono:
- un sistema Certificato da professionisti indipendenti (es. commercialisti).
- basato su una chiara strategia fiscale approvata dai vertici aziendali.
- in grado di rilevare, misurare, gestire e controllare i rischi fiscali.
- supportato da una mappatura dei processi aziendali e dei rischi fiscali.
- soggetto a un monitoraggio continuo e adattabile ai cambiamenti interni ed esterni.
3) Regime di adempimento collaborativo: modalità di adesione
La domanda di adesione deve essere inviata tramite apposito modello, reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate, sottoscritto e presentato all’Ufficio Adempimento collaborativo della Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, esclusivamente per via telematica attraverso l’impiego della posta elettronica certificata, e inviato alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC) [email protected].
Per i soggetti non residenti privi di PEC il modello può essere inviato alla seguente casella di posta elettronica ordinaria [email protected].
È necessaria una documentazione dettagliata che include:
- Descrizione dell’attività.
- Strategia fiscale approvata.
- Documentazione del sistema di controllo del rischio fiscale.
- Mappa dei processi aziendali e dei rischi fiscali.
- Certificazione del sistema di controllo.
Per i soggetti che presentano istanza nell’anno 2024, successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 2023 n. 221 e, comunque, per i soggetti che intendono estendere gli effetti dell’adesione al regime di adempimento collaborativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, terzo periodo, del decreto, la certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui all’articolo 4, comma 5, lettera f), può essere predisposta e presentata all’Agenzia delle entrate, ad integrazione della domanda di adesione già trasmessa, entro il 31 dicembre 2025.
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