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DECRETO MILLEPROROGHE DICEMBRE 2024: IL TESTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

3 minuti, 11/12/2024

Decreto Milleproroghe dicembre 2024: il testo approvato dal Consiglio dei Ministri

Approvato dal CdM il decreto legge Milleproroghe contenente disposizioni urgenti in materia di termini normativi: in allegato il testo approvato e inviato per la bollinatura

Forma Giuridica: Normativa - Decreto Legge
Numero del 09/12/2024
Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 9 dicembre ha approvato il decreto Milleproroghe che introduce disposizioni urgenti in materia di termini normativi. 

Scarica il testo del Decreto Milleproroghe approvato il 9.12.2024

Di seguito in breve sintesi i principali slittamenti dei termini.

Lavoro

L'articolo 12 stabilisce:

  • La poroga al 31 dicembre 2025 del regime del 5 per mille per le ONLUS.
  • La proroga al 31 dicembre 2025 delle modalità operative del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

L'Articolo 14, comma 4, prevede la proroga dei contratti a tempo determinato superiori ai 12 mesi nel settore privato fino al 31 dicembre 2025

Imprese e Made in Italy 

L'articolo 13 prevede la proroga al 31 marzo 2025 del termine per la stipulazione dei contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte di alcune categorie di imprese. Le imprese interessate, con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero, ma stabile organizzazione in Italia, avranno tempo fino al 31 marzo 2025 per stipulare contratti assicurativi per la copertura dei rischi catastrofali, estendendo di tre mesi la scadenza precedentemente fissata al 31 dicembre 2024.

Agevolazioni settore editoria

L'articolo 17 prevede l'estensione delle agevolazioni contributive per il settore editoriale fino al 2025-2026, in particolare, il decreto interviene su due ambiti principali relativi ai contributi pubblici per l'editoria:

  • Proroga della soglia minima di copie vendute: Le disposizioni introdotte durante l’emergenza Covid-19, che hanno abbassato la soglia minima di copie vendute rispetto a quelle distribuite per accedere ai contributi pubblici per l’editoria, sono prorogate fino alle annualità 2025 e 2026.
  • Clausola di salvaguardia: Viene prorogata l'applicazione della cosiddetta “clausola di salvaguardia” per le annualità 2025 e 2026. Questa misura consente di proteggere i contributi spettanti agli editori anche in situazioni in cui non vengano rispettati i requisiti ordinari di vendita e distribuzione a causa di circostanze straordinarie.
  • Differimento del pagamento dei costi di produzione: È prorogato al 2024 e 2025 il termine per il pagamento dei costi sostenuti per la produzione della testata editoriale. In pratica, gli editori possono differire il pagamento di tali costi fino a 60 giorni dalla percezione del saldo del contributo pubblico.

Proroga dell’esenzione per le prestazioni sanitarie

L’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie verso consumatori finali è prorogato fino al 31 marzo 2025. Questa misura è stabilita nell’articolo 3, comma 5.
L’esenzione dall’obbligo riguarda le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti dei consumatori finali, come ad esempio:

  • Medici e odontoiatri;
  • Strutture sanitarie private;
  • Operatori sanitari che emettono fatture per servizi direttamente resi ai pazienti.

Proroga dell’organo consultivo per le società sportive professionistiche

L'articolo 15 dispone la proroga al 31 dicembre 2025 dell’obbligo di costituzione di un organo consultivo negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche.

Si ricorda che l'articolo 51 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 ha stabilito che le società sportive professionistiche debbano prevedere nei propri atti costitutivi la presenza di un organo consultivo, incaricato di fornire pareri obbligatori ma non vincolanti per tutelare gli interessi dei tifosi.

Agricoltura

Viene messa a regime l’applicazione delle misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa, che colpisce in particolare gli ulivi. L’articolo 19 infatti, interviene sull’articolo 8-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, rimuovendo il termine dei sette anni entro il quale era possibile procedere con l’estirpazione degli ulivi infetti.
I proprietari, conduttori o detentori di terreni situati in una zona infetta dalla Xylella possono quindi procedere all’estirpazione degli ulivi previa comunicazione alla regione competente. È consentita l’estirpazione in deroga a:

  • Il decreto legislativo luogotenenziale del 27 luglio 1945, n. 475.
  • Ogni altra disposizione vigente in materia di vincoli paesaggistici o ambientali.
  • Le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
  • Le procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA).

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