Nuovo Codice della strada: quando scatta la sospensione breve della patente
In arrivo l'approvazione finale del ddl sicurezza stradale di modifica del Codice della Strada: in breve le novità sui casi di sospensione breve della patente e il testo in pdf
Forma Giuridica: Normativa - Disegno di Legge
Numero del
27/03/2024
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Prevista per martedì 19 novembre la discussione in Senato per l'approvazione finale del ddl di modifica del Codice della Strada (Atto Senato n. 1086) recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della Strada (dlgs del 30 aprile 1992, n. 285).
Il disegno di legge trasmesso all'esame del Senato il 27.03.2024 ha concluso l'esame da parte della commissione il 22 ottobre 2024.
Ricordiamo che il ddl e i 25 progetti di legge abbinati, di cui 18 di iniziativa parlamentare, 3 proposti dal consiglio regionale del Veneto, 1 dal consiglio regionale della Lombardia, 1 dal consiglio regionale della Puglia e 2 dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro abbinate proposte di legge è stato esaminato in sede referente dalla IX Commissione (Trasporti) a partire dal 25 ottobre 2023 e ha visto lo svolgimento di un'ampia attività di conoscitiva, successivamente la Commissione IX (Trasporti) della Camera ne ha concluso l'esame in sede referente nella seduta del 28 febbraio 2024 con il conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo modificato in Commissione.
In breve sintesi le novità introdotte in merito alla sospensione breve della patente.
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1) Sospensione breve della patente in relazione ai punti
L’articolo 4 del ddl (Atto Senato n. 1086) rende più severo il sistema di penalizzazione dei punti sulla patente
In particolare viene introdotto, in aggiunta alla graduale diminuzione dei punti a disposizione, l’istituto della sospensione breve della patente di guida, una misura accessoria collegata alla perdita di punti per determinate infrazioni.
Viene introdotto al Codice della Strada il nuovo art. 218-ter che, senza modificare l’art. 126-bis, prevede:
- per i conducenti la cui patente risulti avere un numero inferiore a 20 punti,
- non solo l’ulteriore decurtazione dei punti e il pagamento della sanzione pecuniaria,
- ma anche la sospensione breve della patente,
- in presenza di specifiche violazioni qui di seguito elencate.
Questo tipo di sospensione si applica pertanto a chi ha un punteggio residuo inferiore a 20 punti e in presenza di specifiche infrazioni già sanzionate con la decurtazione secondo la tabella allegata all’art. 126-bis e precisamente:
- mancato rispetto dei segnali di senso vietato e di divieto di sorpasso (articolo 6, comma 4, lettera b);
- circolazione contromano (art. 143 comma 11);
- mancato rispetto delle precedenze (art. 145, comma 10);
- mancato rispetto delle segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico che vietino la marcia (art. 146, comma 3);
- violazione delle norme sui passaggi a livello, inclusi il superamento di barriere chiuse o in chiusura (art. 147, comma 5);
- sorpasso a destra ove non consentito (articolo 148, commi 9-bis e 15), ovvero sorpasso effettuato senza rispettare le prescritte regole di comportamento sia nei confronti di altri veicoli che di tram e velocipedi (articolo 148, comma 15, in violazione dei commi 2, 3 e 8);
- mancato rispetto della distanza di sicurezza, nei casi in cui la mancata distanza causi incidenti con gravi danni ai veicoli (art. 149, comma 5);
- inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve e dossi, nonché manovre relative a cambi di direzione o corsia, immissione nel flusso della circolazione, inversione del senso di marcia, retromarcia, svolta o sosta effettuate senza le prescritte cautele e regole di esecuzione (articolo 154, comma 7 e 8);
- guida senza casco o utilizzo irregolare del casco sui ciclomotori e motocicli (art. 171, comma 2);
- guida senza cintura di sicurezza inclusi dispositivi anti-abbandono per bambini (art. 172, commi 10 e 11);
- uso del cellulare alla guida senza vivavoce o auricolare (art. 173, comma 3-bis);
- per i conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose:
- superamento dei periodi di guida stabiliti di oltre il 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida ovvero minimo del tempo di riposo (articolo 174, comma 6);
- mancato rispetto per oltre il 20 per cento del limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti o del limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti (articolo 174, comma 7, terzo periodo);
- circolazione durante il periodo in cui al conducente sia stato intimato di non proseguire il viaggio per violazione dei periodi di guida o mancato rispetto dei periodi di riposo, giornalieri e settimanali, indipendentemente dall’entità della violazione accertata (articolo 174, comma 11);
- infrazioni in autostrada (art. 176):
- retromarcia su autostrada;
- mancato rispetto della corsia di emergenza;
- sosta in corsia di emergenza senza motivazione valida;
- mancato uso delle luci di posizione e degli altri dispositivi di segnalazione visiva prescritti durante la sosta in condizioni di scarsa visibilità;
- mancata collocazione del triangolo di emergenza.
- per i conducenti di età inferiore a 21 anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente B, i conducenti che esercitano attività di trasporto di persone o cose, i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate o di autoveicoli con rimorchio che insieme raggiungano la stessa massa, di autobus e di altri autoveicoli per il trasporto di persone con più di otto posti a sedere escluso quello del conducente guida, nonché di autoarticolati e autosnodati, guida dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste, qualora il tasso alcolemico accertato non sia superiore a 0,5 g/l e anche se abbiano causato un incidente (articolo 186-bis, comma 2);
- mancata precedenza ai pedoni e in generale mancato arresto in caso di attraversamento di persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella o non vedente, nonché mancato uso di cautela in presenza di bambini e anziani (articolo 191, comma 4).
La durata della sospensione breve è articolata in due periodi:
- sospensione di 7 giorni per chi ha un punteggio inferiore a 20 ma superiore a 10 punti.
- sospensione di 15 giorni per chi ha meno di 10 punti.
La durata della sospensione può raddoppiare se l'infrazione ha causato un incidente.
2) Tabella dei punti della patente (art. 126-bis)
E' utile ricordare che l’art. 126-bis del codice della strada, introdotto dal decreto-legge n. 151 del 2003, prevede che ciascun titolare della patente abbia come “patrimonio” sulla patente 20 punti. Le violazioni elencate nella tabella allegata al codice della strada comportano la progressiva decurtazione dei punti, in aggiunta alla prevista sanzione amministrativa pecuniaria, salvo il reintegro del montante dei punti in caso di assenza di recidive nel biennio e l’acquisizione di nuovi punti in caso di frequenza di appositi corsi.
Il comma 5 dell’art. 126-bis prevede che, per coloro che conservino integro il patrimonio di 20 punti, la mancata violazione di norme per cui sarebbe prevista la decurtazione in un biennio consente un accumulo di ulteriori due punti, comunque entro il limite massimo di 10 punti (quindi per un totale massimo di 30).
Fonte immagine: Foto di Robert Fotograf da Pixabay
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