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AUTOTUTELA TRIBUTARIA: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SULLE NOVITÀ

Autotutela tributaria: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulle novità

Le novità sulla gestione dell'autotutela obbligatoria e facoltativa introdotte dal Dlgs di riforma dello Statuto dei Diritti del Contribuente n. 219/2023

Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 21 del 07/11/2024
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo

L'Agenzia delle Entrate con la Circolare del 7 novembre 2024 n.21, fornisce chiarimenti in merito all’esercizio del potere di autotutela tributaria, alla luce della nuova disciplina dell’istituto, contenuta negli articoli 10-quater e 10-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212), introdotti dal dlgs n. 219/2023 (articolo 1, comma 1, lett. m), emanato in attuazione della legge delega per la riforma fiscale.

Scarica il testo della Circolare del 07.11.2024 n. 21

In particolare, gli articoli 10-quater e 10-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente hanno riformato l'istituto dell'autotutela tributaria, distinguendola in due categorie

  • autotutela obbligatoria 
  • e sutotutela facoltativa. 

Queste disposizioni, in vigore dal 18 gennaio 2024, mirano a garantire una maggiore tutela dei diritti del contribuente, introducendo criteri chiari per l'esercizio dell'autotutela da parte dell'amministrazione finanziaria.

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1) Autotutela obbligatoria (articolo 10-quater)

L’articolo 10-quater introduce un obbligo di autotutela per l’amministrazione finanziaria in specifici casi di "manifesta illegittimità".

L'amministrazione finanziaria è tenuta ad annullare, in tutto o in parte, atti di imposizione o a rinunciare all'imposizione senza necessità di istanza da parte del contribuente, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:

  • Errore di persona
  • Errore di calcolo
  • Errore nell'individuazione del tributo
  • Errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria
  • Errore sul presupposto d'imposta
  • Mancata considerazione di pagamenti d'imposta regolarmente eseguiti
  • Mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini previsti a pena di decadenza

Tuttavia, l'obbligo di autotutela non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria o se è trascorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

2) Autotutela facoltativa (articolo 10-quinquies)

L’articolo 10-quinquies consente all’amministrazione di annullare atti non rientranti nei casi di autotutela obbligatoria.

Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 10-quater, l'amministrazione finanziaria può procedere all'annullamento, totale o parziale, di atti di imposizione o alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o infondatezza dell'atto o dell'imposizione.

3) Modalità di presentazione della richiesta di autotutela

Le richieste di autotutela devono essere indirizzate all’Ufficio emittente e devono riportare dati completi, incluse motivazioni chiare e documentazione a supporto.

L’istanza deve essere presentata avvalendosi di strumenti atti a certificarne l’invio da parte del soggetto legittimato a presentarla, tramite, ad esempio, l'utilizzo dei servizi telematici (accesso tramite SPID, CIE o CNS), tramite posta elettronica certificata o in alternativa tramite consegna a mano con accesso fisico allo sportello.

Contenuto dell'istanza di autotutela

L'istanza deve essere redatta in carta semplice e contenere:

  • Dati del richiedente: nome, cognome, codice fiscale e recapiti.
  • Riferimenti dell'atto contestato: tipo di atto (ad esempio, avviso di accertamento o cartella di pagamento), numero e data dell'atto, anno d'imposta.
  • Motivazioni della richiesta: esposizione chiara e dettagliata dei motivi per cui si ritiene l'atto illegittimo o infondato.
  • Documentazione a supporto: allegare copia dell'atto contestato e ogni altro documento utile a comprovare le proprie ragioni.
Fonte immagine: Foto di Gerd Altmann da Pixabay

Tag: CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE ACCERTAMENTO E CONTROLLI ACCERTAMENTO E CONTROLLI

Allegato

Circolare AdE 21 del 07.11.2024 - Autotutela tributaria
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