HOME

/

PMI

/

AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

/

NUOVO DECRETO CORRETTIVO DEL CPB: MODIFICHE AL RAVVEDIMENTO TOMBALE

Nuovo decreto correttivo del CPB: modifiche al ravvedimento tombale

Nuove modifiche al Concordato preventivo biennale con il decreto legge n. 155 del 19.10.2024: ravvedimento speciale CPB per gli anni 2018-2022 anche per i soggetti Covid

Forma Giuridica: Normativa - Decreto Legge
Numero 155 del 19/10/2024
Fonte: Gazzetta Ufficiale
Ascolta la versione audio dell'articolo

Con il recente Decreto legge del 19 ottobre 2024, n. 155 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali”, il Governo ha introdotto importanti modifiche normative volte a semplificare l’accesso al ravvedimento operoso per le imprese e i lavoratori autonomi, in particolare per coloro che hanno aderito al CPB e che hanno subito gli effetti della pandemia da COVID-19.

Scarica il testo del Decreto legge del 19 ottobre 2024 n. 155 entrato in vigore il 20 ottobre 2024.

Vediamo brevemente alcune delle misure previste dal decreto.

1) Ravvedimento speciale CPB per gli anni 2018-2022 soggetti Covid

In particolare, l'articolo 7 introduce modifiche al Decreto Omnibus appena convertito nella legge n. 143 del 7 ottobre, e al decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13, stabilendo che i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono al concordato preventivo biennale, con un ammontare di ricavi fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento tombale nel caso in cui anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022:

  1. hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotta con i decreti attuativi dell’articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
  2. ovvero hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9 -bis , comma 6, lett. a) , del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Calcolo dell'imposta sostitutiva

Ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

  • la base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;
  • l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando, all’incremento di cui sopra, l’aliquota del 12,5%;
  • la base imponibile dell’imposta sostitutiva dell'Irap è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;
  • l’imposta sostitutiva dell'Irap è determinata applicando, all’incremento di cui alla precedente lettera l’aliquota del 3,9%.

Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'IRAP sono diminuite del 30%.

2) Modifiche al credito d’imposta ZES

L'articolo 8 del Decreto-legge del 19 ottobre 2024, n. 155 introduce modifiche al credito d’imposta per le Zone Economiche Speciali (ZES), in particolare, si prevede che investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli già dichiarati, possano essere inclusi nella comunicazione integrativa.

Questo significa che le imprese possono dichiarare nuovi investimenti o incrementare l'importo degli investimenti già comunicati per usufruire di un credito d’imposta maggiore.

Tag: AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE ACCERTAMENTO E CONTROLLI ACCERTAMENTO E CONTROLLI

Allegato

Decreto legge 155 del 19.10.2024
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

BONUS FISCALI E CREDITI D'IMPOSTA · 31/10/2024 Tax credit imprese produzione cinema e audiovisi: via alle domande

Dal 28.10 si può presentare domande per l'idonietà al credito di imposta gli operatori del cinema e dell'audiovisivo

Tax credit imprese produzione cinema e audiovisi: via alle domande

Dal 28.10 si può presentare domande per l'idonietà al credito di imposta gli operatori del cinema e dell'audiovisivo

Comunicazione ENEA spese superbonus 2024: proroga al 30.11

La legge di conversione del DL n 39/2024 prevede una nuova comunicazione per i bonus edilizi 2024 verso l'ENEA. Sanzioni per chi omette

Bando 2024 Brevetti+: chiuso lo sportello

Valorizzazione titoli di proprietà industriale delle micro, piccole e medie imprese: domande per il bando 2024 Brevetti+

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.