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VERSAMENTI RICORRENTI E RATEIZZATI DI IMPOSTE: LE REGOLE NEL PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA

2 minuti, 29/07/2024

Versamenti ricorrenti e rateizzati di imposte: le regole nel provvedimento dell'Agenzia

Pubblicate le regole dell’addebito in conto dell’I24 con scadenze future, per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati di imposte e contributi

Forma Giuridica: Normativa - Provvedimento
Numero 313945 del 26/07/2024
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L'Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 26.07.2024 n. 313945, ha stabilito i criteri e le modalità applicative dell’addebito in conto dell’I24 con scadenze future.

Ricordiamo che l’articolo 17 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ha previsto che, per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme, effettuati attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, il contribuente o l’intermediario autorizzato può disporre l’addebito di somme dovute per scadenze future, mediante autorizzazione preventiva all’addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con la stessa Agenzia (banche, Poste Italiane S.p.A. e altri prestatori di servizi di pagamento non bancari).

L’Agenzia delle entrate, alle singole scadenze, procede all’inoltro delle deleghe di pagamento agli intermediari della riscossione convenzionati, richiedendo l’addebito sul conto indicato e il riversamento delle somme dovute, mediante il servizio “I24” che disciplina le modalità di addebito delle deleghe F24 presentate attraverso i canali telematici dell’Agenzia.

A decorrere dal 5 agosto 2024, la scadenza di pagamento indicata nella delega I24 non può superare i 5 anni dalla data dell’invio della delega medesima. Tale termine consente, ad esempio, la gestione dei versamenti relativi alle rateizzazioni di somme indicate nelle comunicazioni di irregolarità, previste in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (articolo 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997).

Utilizzo in compensazione

Il presente provvedimento disciplina anche l’utilizzo in compensazione dei crediti, ammesso anche nelle deleghe di pagamento con scadenze future. 

I crediti, che continuano a seguire le singole leggi d’imposta che li disciplinano, devono risultare disponibili sia alla data di invio delle deleghe e sia alla data di scadenza ivi indicata; dalla data di invio, i crediti non sono più nella disponibilità del contribuente, a meno che questi non provveda all’annullamento della delega di pagamento. 

Il credito indicato nell’I24 con scadenza futura si considera utilizzato al momento del pagamento tramite compensazione, alla singola scadenza. 

Annullamento deleghe di pagamento

L’annullamento di una o più deleghe di pagamento con scadenze future può essere richiesto fino al terzultimo giorno lavorativo antecedente la data di versamento indicata nell’I24, esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Inoltre, il provvedimento chiarisce che, qualora non sussista più il presupposto dei versamenti ricorrenti con scadenza prestabilita, ad esempio per la modifica o la decadenza del piano di rateazione, o per la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo dei versamenti periodici, tale circostanza non comporta automaticamente l’annullamento delle deleghe di pagamento, che dovranno essere annullate dal contribuente attraverso l’apposita procedura

Lo stesso vale nel caso in cui, al momento del pagamento tramite compensazione, non sussista più in tutto o in parte il credito indicato nell’I24.

Responsabilità del contribuente

Resta in capo al contribuente la responsabilità di verificare

  1. che il conto di addebito risulti aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle entrate, sia al momento dell’invio delle deleghe, sia al momento del pagamento nella data di addebito;
  2. che la disponibilità finanziaria sia sufficiente per l’intero saldo dovuto al momento dell’addebito; 
  3. che il conto di addebito sia intestato o cointestato, con abilitazione a operare con firme disgiunte, allo stesso contribuente o all’intermediario autorizzato di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Tag: VERSAMENTI DELLE IMPOSTE VERSAMENTI DELLE IMPOSTE PROVVEDIMENTI PROVVEDIMENTI

Allegato

Provvedimento AdE 313945 del 26.07.2024
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