HOME

/

NORME

/

LEGGI E DECRETI

/

DEFINITI I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE SINTETICA DEL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

3 minuti, 21/05/2024

Definiti i criteri per la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche

Riattivato il Redditometro: pubblicato in GU il decreto del MEF che definisce i criteri per la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche

Forma Giuridica: Normativa - Decreto
Numero del 07/05/2024
Fonte: Gazzetta Ufficiale
Ascolta la versione audio dell'articolo

Al fine di rendere più efficiente il processo di accertamento del reddito e a fornire maggiori garanzie ai contribuenti, adeguandosi al contesto socio-economico mutato nell'ultimo decennio, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2024 il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 maggio 2024 con il quale vengono definiti i criteri per la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche.

Ricordiamo che il c.d. “accertamento sintetico” interessa esclusivamente le persone fisiche e si attiva solo quando il totale del reddito dichiarato all’Erario risulta inferiore a quello effettivo, o quando non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni di imposta indicate in dichiarazione. 

Con il decreto appena pubblicato, viene individuato il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base del quale, ai sensi del quinto comma dell'art. 38, del dPR 600/73, può essere fondata la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche.

Elementi indicativi di capacità contributiva

Il reddito complessivo delle persone fisiche può essere determinato utilizzando elementi indicativi di capacità contributiva definiti come:

  • le spese sostenute dal contribuente inclusi beni e servizi acquistati,
  • e la sua propensione al risparmio, ovvero quanto il contribuente riesce a risparmiare durante l'anno, considerando anche l'archivio dei rapporti finanziari.

L'elenco di tali elementi è indicato nella Tabella A allegata al decreto, dove le spese sono suddivise per gruppi e categorie di consumi del nucleo familiare del contribuente, desunti dall'indagine annuale sulle spese delle famiglie condotta dall'ISTAT.

La tabella A individua le informazioni utilizzabili per determinare gli elementi indicativi di capacità contributiva presenti negli archivi in possesso dell'amministrazione finanziaria. 

La medesima tabella indica, inoltre, alcune categorie di beni e servizi detenuti, a qualsiasi titolo, dal contribuente, per i quali non si dispone dell'ammontare della spesa di mantenimento effettivamente sostenuta, che viene, pertanto, determinata applicando una spesa minima presunta rappresentativa del valore d'uso del bene o del servizio considerato. 

Le spese, distinte per gruppi e categorie di consumi del nucleo familiare di appartenenza del contribuente, sono desunte dall'indagine annuale sulle spese delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, effettuata su campioni significativi di contribuenti appartenenti a undici tipologie di nuclei familiari, distribuite nelle cinque aree territoriali in cui è suddiviso il territorio nazionale.

Le tipologie di nuclei familiari considerate sono indicate nella Tabella B, che fa parte integrante del presente decreto. 

Le spese possono essere desunte anche da studi e analisi socio-economiche di settore.

Questi strumenti consentono all'Amministrazione Finanziaria di effettuare accertamenti più precisi e di garantire una maggiore equità e trasparenza nel processo di determinazione del reddito.

Le disposizioni contenute nel decreto si applicano alla determinazione sintetica dei redditi relativi agli anni d'imposta a decorrere dal 2016.

Imputazione delle Spese

Le spese si considerano sostenute dalla persona fisica cui risultano riferibili sulla base dei dati disponibili o delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria.

Inoltre, si includono le spese effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico.

Non si considerano invece le spese relative esclusivamente all'attività di impresa o all'esercizio di arti e professioni, se supportate da idonea documentazione.

Determinazione Sintetica del Reddito Complessivo

L'Agenzia delle Entrate determina il reddito complessivo accertabile del contribuente sulla base:

  • delle spese sostenute, anche diverse da quelle indicate nella Tabella A.
  • delle spese per beni nella disponibilità del contribuente, applicando una spesa minima presunta.
  • della quota parte delle spese essenziali per uno standard di vita minimamente accettabile (soglia di povertà assoluta).
  • degli incrementi patrimoniali imputabili al periodo d'imposta.
  • della quota di risparmio non utilizzata per consumi, investimenti o altre spese.

Ti potrebbe interessare l'e-book Redditometro 2021

Per altri prodotti  inerenti l'accertamento e la difesa del contribuente visita il Focus: Difendersi dal Fisco

Tag: REDDITOMETRO REDDITOMETRO LEGGI E DECRETI LEGGI E DECRETI

Allegati

Decreto MEF del 07.05.2024 - Determinazione sintetica reddito
Decreto MEF del 07.05.2024 - Tabella A
Decreto MEF del 07.05.2024 - Tabella B
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LEGGI E DECRETI · 18/12/2024 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale

Ecco il testo della "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023", Legge del 16.12.2024 n. 193 pubblicato nella GU del 17.12.2024

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale

Ecco il testo della "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023", Legge del 16.12.2024 n. 193 pubblicato nella GU del 17.12.2024

Tasso Interesse legale passa al 2% dal 1° gennaio 2025

Saggio di interesse legale ulteriormente ridotto per l'anno 2025. Dal 1° gennaio 2025 passa dal 2,5% al 2%

Adempimento collaborativo: i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso

Pubblicato in GU il decreto del MEF che disciplina i requisiti soggettivi e oggettivi per accedere al regime di adempimento collaborativo: il testo e il modello di adesione

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.