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INGRESSO LAVORATORI NOMADI DIGITALI: DECRETO IN GU

3 minuti, 05/04/2024

Ingresso lavoratori nomadi digitali: decreto in GU

Pubblicato il decreto con i requisiti per l'ingresso dei lavoratori extracomunitari altamente qualificati con lavoro da remoto e nomadi digitali.

Forma Giuridica: Decreto Ministeriale
Numero del 04/04/2024
Fonte: Gazzetta Ufficiale
Ascolta la versione audio dell'articolo

Nella G.U. n. 79 del 4 aprile 2024 è stato pubblicato il Decreto 29 febbraio 2024 del Ministero dell'interno: Modalita' e requisiti per l'ingresso ed il soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che svolgono un'attivita' lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto.

Il decreto  fissa 

  • le  modalita'  e  i  requisiti  per  l'ingresso ed il rilascio  del  permesso  di  soggiorno,  
  • le  categorie di lavoratori altamente qualificati che possono beneficiarne,  definendo   
  • i  limiti  minimi  di  reddito del richiedente e 
  • le modalita'  previste  per  la  verifica  dell'attivita' lavorativa da svolgere.

 Le disposizioni  si applicano  ai  cittadini  di Stati non appartenenti all'Unione  europea,  che  svolgono  un'attivita'  lavorativa   altamente  qualificata  attraverso  l'utilizzo  di  strumenti  tecnologici   che  consentono  di  lavorare  da  remoto,  

  1. come lavoratori autonomi  ovvero 
  2. come lavoratori dipendenti di  un'impresa anche non residente nel territorio nazionale.

Nomadi digitali: requisiti per  visto di ingresso e permesso di soggiorno 

  1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma  3  del  testo unico, l'ingresso e il soggiorno degli stranieri  e' consentito ai lavoratori  sopracitati che: 

   a) dispongano di un  reddito  minimo  annuo   non inferiore  al  triplo  del  livello  minimo  previsto  per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (il livello minimo è attualmente pari a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico); 

    b) dispongano di una assicurazione sanitaria per cure  mediche  e  ricovero ospedaliero valida per il  territorio  nazionale  e  per  il periodo del soggiorno; 

    c)  dispongano  di  una  idonea  documentazione   relativa   alle  modalita' di sistemazione alloggiativa; 

    d)  dimostrino  un'esperienza  pregressa  di  almeno   sei   mesi  nell'ambito  dell'attivita'  lavorativa  da  svolgere   come   nomade  digitale o lavoratore da remoto; 

    e) presentino il  contratto  di  lavoro  o  collaborazione  o  la  relativa  offerta  vincolante,  se  lavoratori  da  remoto,  per   lo  svolgimento di una attivita' lavorativa che richiede il  possesso  di uno dei requisiti di cui all'art. 27-quater,  comma  1,  del  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 

Nel caso di ingresso di nomade digitale,  non  e'  richiesto  il  nulla osta provvisorio ai sensi dell'art. 40, comma  5,  del  decreto  del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1998, n. 394. 

Nel caso di ingresso di lavoratore da remoto, non  e'  richiesto  il nulla osta al lavoro di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1998, n. 394.  

Modalita' per il rilascio del permesso di  soggiorno  dei    nomadi  digitali  e   lavoratori  da  remoto extracomunitari

Il decreto specifica che:

  •   Il permesso di soggiorno deve essere richiesto direttamente alla questura della provincia in cui lo  straniero  si  trova  entro  otto  giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio  dello  Stato, in formato digitale e reca  la  dicitura  «nomade digitale -  lavoratore  da  remoto».
  • viene  rilasciato  per  un  periodo non superiore a un anno  ed  e'  rinnovabile  annualmente  se  permangono le condizioni e i requisiti 
  • Non può essere rilasciato (o nel caso sia già emesso, viene revocato)   se,  all'esito  delle  verifiche  svolte  dalla  questura   il  datore  di  lavoro  risulti  essere  stato  condannato negli ultimi cinque anni per reati  di  cui  all'art.  22,  comma 5-bis, del testo unico. 


Fonte immagine: AI

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