Con Provvedimento dell'Agenzia del 28.02.2024 n. 68629, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), da utilizzare per il periodo di imposta 2023.
Il Modello ISA costituisce parte integrante del modello REDDITI 2024 ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito ISA). Introdotti con il decreto legge n. 50/2017, a partire dal periodo d’imposta 2018 gli ISA sostituiscono definitivamente gli studi di settore e i parametri.
Con lo stesso provvedimento di febbraio, è stato approvato anche il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025, modello CPB (disciplinato dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13) e per la relativa accettazione, che costituisce parte integrante dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (modelli ISA) ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini del calcolo della proposta di CPB per i periodi d’imposta 2024 e 2025.
Modelli Isa Redditi 2024
Scarica qui i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA applicabili per il periodo d’imposta 2023, approvati con provvedimento dell'Agenzia del 28.02.2024:
- ISA 2024 Indici sintetici di affidabilità - Commercio
- ISA 2024 Indici sintetici di affidabilità - Agricoltura
- ISA 2024 Indici sintetici di affidabilità - Manifatture
- ISA 2024 Indici sintetici di affidabilità - Professionisti
- ISA 2024 Indici sintetici di affidabilità - Servizi
Cosa sono gli Isa
Gli ISA sono uno strumento di compliance finalizzato, nell’ambito del percorso di rinnovamento dei rapporti tra cittadini e amministrazione finanziaria, a favorire l’emersione spontanea di basi imponibili, a stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e a rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e la Pubblica Amministrazione.
Si applicano agli esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come “attività prevalente”, attività per le quali risulta approvato un ISA (come indicato nella TABELLA 1 – ELENCO DEGLI ISA PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2023 delle Istruzioni) e che non presentano una causa di esclusione. Per “attività prevalente” s’intende l’attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi.
Gli ISA rappresentano la sintesi di indicatori elementari volti a verificare la normalità e la coerenza della gestione dell’impresa o dell’attività professionale, con riferimento a diverse basi imponibili.
Il contribuente, tramite l’applicazione degli ISA, può verificare, in fase dichiarativa, il proprio grado di affidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala di valori da 1 a 10 (10 corrisponde al punteggio di massima affidabilità).
In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA, determinati anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, sono riconosciuti i seguenti benefici:
- esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
- esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui.
- esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
- esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito d’impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato;
- esclusione della prestazione della garanzia di cui al comma 5 dell’art. 47 del Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546 per i soggetti con livello di affidabilità fiscale pari almeno a 9 nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso, ai sensi dell’art. 2 della Legge 31 agosto 2022 n. 130.
L’individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, cui sono riconosciuti i benefici premiali in argomento, avviene con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le annualità in cui i crediti IVA, per i quali è possibile beneficiare delle suddette primalità, sono maturati.