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COLLEGATO LAVORO APPROVATO DALLA CAMERA: IL TESTO DEL DDL TRASMESSO AL SENATO

Collegato Lavoro approvato dalla Camera: il testo del ddl trasmesso al Senato

Nella seduta del 9 ottobre la Camera approvato il Disegno di Legge in materia di lavoro, ora il testo passa al Senato: in breve sintesi alcune delle novità previste

Forma Giuridica: Normativa - Disegno di Legge
Numero AS 1264 del 10/10/2024
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Primo via libera della Camera al disegno di legge recante disposizioni in materia di lavoro (ddl Lavoro - Atto n. 1264), il testo ora passa al Senato.

Il testo del provvedimento deriva dallo stralcio, effettuato ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 28 novembre 2023, degli articoli 10, 11 e 13 dal disegno di legge di cui all’AC 1532 (Collegato lavoro).

Il ddl Lavoro si propone di semplificare numerosi adempimenti burocratici e migliorare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, ponendo particolare attenzione alla flessibilità delle prestazioni salariali e alla tutela dei diritti dei lavoratori e dei liberi professionisti

Brevemente alcune delle novità previste.

1) Regime forfettario in presenza di Contratti misti

Il DDL Lavoro introduce novità significative anche in materia di contratti misti. In particolare, l’articolo 17 interviene sulla causa ostativa che riguarda le persone fisiche iscritte agli albi o ai registri professionali e che svolgono contemporaneamente attività libero-professionali e lavoro subordinato a tempo parziale.

In particolare, viene ampliata la platea dei soggetti che possono avvalersi del regime forfetario (di cui all’articolo 1, commi 54-89, della legge, 23 dicembre 2014, n. 190) attraverso l'eliminazione della causa ostativa che impedisce l’applicazione del regime forfettario alle persone fisiche iscritte agli albi professionali che svolgono attività libero-professionale in favore di datori di lavoro con più di 250 dipendenti, purché tali persone abbiano contemporaneamente un contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato con un orario compreso tra il 40% e il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo applicato.

Per l’applicazione di questa esclusione, il contratto di lavoro autonomo deve essere certificato dagli organi competenti (come previsto dall’articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003). Inoltre, non devono esserci sovrapposizioni tra le prestazioni svolte nel lavoro subordinato e quelle del contratto autonomo, né a livello di orari, giornate di lavoro o oggetto delle prestazioni.

I lavoratori autonomi che beneficiano di questa misura sono tenuti a eleggere un domicilio professionale diverso da quello del datore di lavoro con cui hanno stipulato il contratto di lavoro subordinato a tempo parziale.

2) Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro

Il DDL Lavoro introduce diverse modifiche alla normativa sulla somministrazione di lavoro, con l’obiettivo di rendere più flessibili le condizioni di impiego e gestione dei lavoratori somministrati. Di seguito i principali punti previsti dall'articolo 10:

Durata massima delle missioni
L’articolo 10 prevede la soppressione della disciplina transitoria che consentiva di prorogare le missioni di somministrazione a tempo determinato oltre i 24 mesi. In precedenza, questa proroga era possibile se il contratto di lavoro del somministrato veniva trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato. Con la modifica, torna a essere applicato il limite massimo di 24 mesi per le missioni a tempo determinato presso lo stesso utilizzatore.

Esclusione dai limiti quantitativi
Vengono introdotte esenzioni dai limiti quantitativi previsti per la somministrazione di lavoratori a tempo determinato. In particolare, le seguenti categorie di lavoratori saranno escluse da tali limiti:

  • Lavoratori con contratto a tempo indeterminato con l’agenzia di somministrazione: Se il lavoratore somministrato è stato assunto con contratto a tempo indeterminato dall'agenzia di somministrazione, la sua missione non sarà soggetta ai limiti quantitativi.
  • Lavoratori disoccupati o svantaggiati: Anche i lavoratori che sono disoccupati da almeno sei mesi, che percepiscono ammortizzatori sociali, e i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati (come definiti dal regolamento UE 651/2014) saranno esentati dai limiti quantitativi di utilizzo della somministrazione a tempo determinato.

Esenzione dall'applicazione delle causali per contratti superiori a 12 mesi
Un'importante novità riguarda l'esenzione dall'applicazione delle causali per i contratti di somministrazione a tempo determinato che superano i 12 mesi. In particolare, vengono esclusi dall’obbligo di indicare una causale per i contratti oltre 12 mesi:

  • I lavoratori disoccupati da più di sei mesi.
  • I lavoratori che percepiscono ammortizzatori sociali.
  • I lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, come definiti dal regolamento (UE) n. 651/2014.

Questa disposizione facilita il ricorso a contratti di durata superiore a 12 mesi, senza dover fornire le motivazioni tipicamente richieste dalla normativa per le proroghe di durata. Si tratta di una misura pensata per rendere più flessibile l'uso della somministrazione di lavoro, soprattutto in situazioni che riguardano categorie svantaggiate o in difficoltà.

Tag: LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO COLLABORAZIONI, VOUCHER E LAVORO OCCASIONALE COLLABORAZIONI, VOUCHER E LAVORO OCCASIONALE LAVORO DIPENDENTE LAVORO DIPENDENTE DISEGNI DI LEGGE - EMENDAMENTI DISEGNI DI LEGGE - EMENDAMENTI

Allegato

Disegno di legge - Collegato Lavoro - Atto Senato 1264
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