Facendo seguito alla circolare n. 69 2023 , sui versamenti volontari in agricoltura, con la nuova circolare 72 del 1 agosto 2023 INPS comunica gli importi giornalieri delle retribuzioni di riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche
- di malattia,
- di maternità/paternità e
- di tubercolosi
dettagliate nella tabella allegata QUI,
per compartecipanti familiari e piccoli coloni in agricoltura.
Le modalità di calcolo sono differenziate, ricorda INPS:
- per le prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi, le retribuzioni sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali in agricoltura determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968. Eventuali prestazioni riferite a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2023, liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2020[3], dovranno essere, quindi, riliquidate sulla base dei nuovi importi.
- Per quanto riguarda invece le prestazioni economiche di maternità/paternità, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni. Viene precisato che per il 2023 , ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, tale reddito è pari a euro 61,98 .