Pubblicata in GU del 24.07.2023 la Legge del 14.07.2023 n. 93 contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.
Tra le varie disposizioni introdotte, si segnala che l'articolo 3 introduce nell'articolo 171-ter comma 1, della legge n. 633 del 1941, la lettera h-bis), con la quale si prevede che chiunque, a scopo di lucro, abusivamente, anche con le modalità previste dall'articolo 85-bis, comma 1, dRicordiamo cel TULPS - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n. 773 del 1931):
- esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale
- ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita,
è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con una multa da euro 2.582 a euro 15.493.
La legge composta da 7 articoli:
- Art. 1 - Principi
- Art. 2 - Provvedimenti urgenti e cautelari dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per la disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi abusivamente
- Art. 3 - Misure per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale
- Art. 4 - Campagne di comunicazione e sensibilizzazione
- Art. 5 - Sanzioni amministrative
- Art. 6 - Regolamento
- Art. 7 - Norme in materia di personale dell'Autorita' e disposizioni finanziarie
ha l'obiettivo di prevenire e reprimere il fenomeno della pirateria audiovisiva, riconoscendo all'Agcom nuovi strumenti per contrastare il fenomeno, in particolare l'articolo 2 attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il potere di ordinare ai prestatori di servizi di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi in maniera illecita, anche adottando a tal fine provvedimenti cautelari in via d'urgenza.
Più poteri all'AGCOM
L'AGCOM può così ordinare ai prestatori di servizi, ivi inclusi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso a contenuti illeciti mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco all'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attività illecite.
In sede di adozione di tale provvedimento, l'AGCOM ordina anche il blocco di ogni altro futuro nome di dominio, sottodominio, ove tecnicamente possibile, o indirizzo IP, a chiunque riconducibili, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione (c.d. top level domain), che consenta l'accesso ai medesimi contenuti abusivamente diffusi o a contenuti della stessa natura.
Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge e nel rispetto della legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241 del 1990), deve essere emanata una modifica al regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica di cui alla delibera AGCOM n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla legge stessa.