Con la Circolare del 06.07.2023 n. 19, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale del legato di genere, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni.
Il legato di genere, vale a dire il legato obbligatorio avente ad oggetto la prestazione di cose designate secondo l’appartenenza ad un genere, attribuisce al legatario (onorato) un diritto di credito nei confronti di un erede o di un altro legatario (onerato), il quale deve adempiere prestando beni corrispondenti per qualità e quantità alle indicazioni del testatore.
L’ipotesi più frequente riguarda legati aventi ad oggetto una somma di denaro (c.d. legati pecuniari), disposti dal testatore a carico di uno o più eredi.
In via preliminare, si osserva che il legato costituisce una disposizione mortis causa, a titolo particolare, attributiva di specifici diritti patrimonial
Il legato è in genere attribuito per testamento e si acquista automaticamente al momento dell’apertura della successione ereditaria senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunciarvi.
Nella circolare in oggetto, l'Agenzia fa il punto su diversi aspetti, quali:
- Tipologie di legato
- Orientamenti della giurisprudenza di legittimità civilistica sulla differenza tra legato di genere e legato di specie
- Quadro normativo fiscale
- Recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità tributaria
- Assimilazione sul piano fiscale del legato di genere a quello di specie
- Contenzioso pendente.