Pubblicata in GU n. 153 del 03.07.2023 la Legge del 03.07.2023 n. 85 di conversione, con modificazioni, del Decreto legge del 4 maggio 2023 n. 48, approvato dal Senato lo scorso 22 giugno (Decreto lavoro), che introduce misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro, in vigore dal 5 maggio. Martedì 27 giugno, dalle ore 19,30, si svolgono le dichiarazioni di voto.
Scarica il testo del decreto lavoro del 04.05.2023 n. 48 coordinato, contenente le modifiche apportate dalla legge di conversione stampate con caratteri corsivi.
Queste le specifiche esigenze alle quali le misure introdotte dal decreto devono far fronte:
- necessità di introdurre nuove misure nazionali di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di lavoro, di formazione, di istruzione, di politica attiva, nonché di inserimento sociale;
- necessità di rafforzare l’azione di Governo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di contrastare il crescente numero di infortuni sul lavoro e di intervenire per migliorare e ampliare il relativo sistema di tutele, anche economiche, dei lavoratori;
- necessità di orientare l’azione di Governo in materia di rafforzamento dell’attività ispettiva, per garantire il contrasto alle frodi nell’applicazione delle nuove misure di contrasto all’esclusione sociale, per implementare il sistema di controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per una efficace lotta al lavoro sommerso e al caporalato;
- necessità di introdurre norme di regolazione della materia dei contratti e dei rapporti di lavoro, per favorire l’accesso al mondo del lavoro, semplificare le procedure contrattuali e risolvere criticità in materia pensionistica.
In breve sintesi alcune delle misure previste.
Nuove misure di inclusione sociale e lavorativa
A decorrere dal 1° gennaio 2024, viene istituito l’Assegno di inclusione, al fine di contrastare la povertà, la fragilità e l’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.
Viene riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari:
- con disabilità,
- minorenni
- o con almeno sessant’anni di età,
e che siano in possesso di determinati requisiti, relativi:
- alla cittadinanza o all’autorizzazione al soggiorno del richiedente,
- alla durata della residenza in Italia
- e alle condizioni economiche.
Viene inoltre previsto che ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, sia riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Misure sui contratti a termine
Modifiche previste alla disciplina del contratto di lavoro a termine (cosiddetto “tempo determinato”), con la variazione delle causali che possono essere indicate nei contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi (comprese le proroghe e i rinnovi), per consentire un uso più flessibile di tale tipologia contrattuale, mantenendo comunque fermo il rispetto della direttiva europea sulla prevenzione degli abusi.
Misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale
Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, si prevede l’incremento di 4 punti percentuali del taglio del cuneo fiscale per i dipendenti rispetto a quanto già previsto in legge di bilancio. Ovvero, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima; viene quindi elevato:
- dal 3% al 7% per i redditi fino a 25 mila euro
- dal 2% al 6% per i redditi fino a 35 mila.
Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale
In merito alla possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, per ciascun utilizzatore e con riferimento alla totalità dei prestatori di lavoro occasionale, il decreto prevede un aumento a 15.000 euro del limite dei compensi, complessivamente corrisposti da parte degli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento.
Inoltre, si prevede un'eccezione nelle cause di esclusione al ricorso del contratto di prestazione occasionale, ovvero il ricorso a tale tipo di contratto è vietato da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione degli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e che hanno alle proprie dipendenze fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Per approfondire leggi anche "Decreto lavoro approvato: tutte le misure"