Pronte le modalità semplificate di presentazione delle istanze di rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il
30 settembre 2023, destinato alle imprese, in qualsiasi forma costituite, iscritte al registro delle imprese, con utenze collocate in Italia a esse intestate e ai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia (ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Decreto Aiuti quater n. 176/2022).
Le ha definite il decreto del MiMit del 3 marzo 2023 pubblicato in GU n. 85 dell'11.04.2023.
Modalità di accesso alla rateizzazione delle bollette
I fornitori di energia elettrica e gas naturale, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023 sono tenuti a:
- rateizzare, qualora richiesto dalle imprese, l’importo eccedente della bolletta (ammontare pari alla differenza, se positiva, tra il corrispettivo per la componente energetica risultante dalla bolletta riferita a consumi di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023 e l’importo medio contabilizzato del periodo di riferimento a parità di consumo);
- riportare in evidenza nelle bollette la facoltà delle imprese di chiedere la rateizzazione in relazione all’importo eccedente della bolletta, nonché i tempi e le modalità con cui la rateizzazione può essere richiesta.
L’impresa, per ottenere la rateizzazione delle bollette, entro 15 giorni dall’emissione della bolletta, deve presentare istanza all’attuale fornitore per il tramite di posta elettronica certificata ovvero con altre modalità con caratteristica di tracciabilità individuate dal fornitore. Per le bollette scadute al momento dell’emanazione del presente decreto, il termine di quindici giorni per presentare l’istanza decorre dall'11 aprile 2023.
In caso di cambio del fornitore tra il periodo di riferimento e il periodo di cui si richiede la rateizzazione, è cura del fornitore attuale verificare l’importo medio contabilizzato del periodo di riferimento, acquisendo il dato dai precedenti fornitori ai quali è subentrato. In ogni caso l’impresa è tenuta ad allegare all’istanza copia delle bollette del periodo di riferimento.
Documenti da allegare all'istanza
L’istanza deve essere corredata dai seguenti documenti:
- una dichiarazione di disponibilità di un’impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sul credito rateizzato accompagnata dalla garanzia SACE di cui al comma 4 dell’art. 3 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
- una dichiarazione di impegno al pagamento dei corrispettivi della bolletta che non costituiscono oggetto di rateizzazione entro 5 giorni all’accoglimento dell’istanza.