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IMPORTI NASPI, DISCOLL, CASSA INTEGRAZIONE 2023

2 minuti, 06/02/2023

Importi Naspi, Discoll, Cassa integrazione 2023

Gli importi massimi degli ammortizzatori sociali per il 2023 aggiornati dall'INPS nella circolare 14 2023

Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 14 del 03/02/2023
Fonte: Inps
Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la  circolare 14 del 3 febbraio 2023 vengono forniti  dall'INPS gli importi massimi 2023,  aggiornati al tasso di inflazione indicato dall'ISTAT,     degli ammortizzatori sociali erogati dall'Istituto:

  •  trattamento di integrazione salariale ordinario e straordinario (CIGO e CIGS), 
  • Trattamento di integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA), 
  • assegno di integrazione salariale del FIS.
  • assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale del Fondo di solidarietà del Credito, 
  • assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito cooperativo, 
  • indennità di disoccupazione NASpI, 
  • indennità di disoccupazione DIS-COLL, 
  • indennità di disoccupazione agricola,
  • indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS), 
  • indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), 
  • assegno per le attività socialmente utili.

Le principali misure, in vigore dal 1 gennaio 2023,  sono le seguenti:

Trattamenti di cassa integrazione: importi 2023

Trattamenti di integrazione salariale con e senza riduzione ART 26 L 41 1986

Importo lordo (euro)

Importo netto (euro)

1.321,53

1.244,36


Trattamenti di integrazione salariale - settore edile e lapideo (con maggiorazione per  intemperie stagionali

Importo lordo (euro)

Importo netto (euro)

1.585,84

1.493,23


Massimali assegno di integrazione salariale Fondo Credito

Retribuzione mensile lorda (euro)

Massimale (euro)

Inferiore a 2.406,02

1.306,75

Compresa tra 2.406,02 e 3.803,33

1.506,19

Superiore a 3.803,33

1.902,81

Indennità di disoccupazione importi 2023

  • INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE  NASPI

L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale NON opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2023,1.470,99 euro.

  • INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE DIS-COLL

L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2023,   1.470,99 euro.

  • INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2022, trovano applicazione gli importi massimi stabiliti per il 2022  vale a dire 1.222,51 euro.

  • INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE A FAVORE DEI LAVORATORI AUTONOMI DELLO SPETTACOLO (ALAS)

L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2023,   1.470,99 euro.

  • INDENNITÀ STRAORDINARIA DI CONTINUITÀ REDDITUALE E OPERATIVA (ISCRO)

 l’importo mensile dell’ISCRO per l’anno 2023 non può essere  inferiore a 275,38 euro e non può superare l’importo di 881,23 euro.

  •  ASSEGNO PER ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI

L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, è pari, dal 1° gennaio 2023, a 656,44 euro. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.

Fonte immagine: Foto di Steve Buissinne da Pixabay

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