Con la circolare n. 45 del 16 dicembre 2022 INAIL ha fornito le istruzioni operative per l’assicurazione di alcune categorie di lavoratori a decorrere dal 1° gennaio 2023, a seguito del decreto interministeriale del 6.9.2022 che ha ampliato la revisione dei premi per alcune categorie finora escluse che vengono ricondotte al regime ordinario mentre per alcuni premi speciali è stata aggiornata solo la misura e per altri è stata confermata la vigente misura, fermo restando l’adeguamento al limite minimo di retribuzione giornaliera .
Le principali novità sono le seguenti:
- è assoggettata al regime assicurativo ordinario, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori, pescatori della piccola pesca soci di cooperative e degli addetti ai frantoi;
- è attuata con il premio ordinario l’assicurazione per i componenti del nucleo artigiano (titolare, familiari coadiuvanti, soci) che svolgono l’attività di frangitura e spremitura delle olive per la durata della campagna olearia (e quindi con carattere di stagionalità);
- è stato revisionato il premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne;
- è stato revisionato il premio speciale unitario per l’assicurazione degli allievi IeFP;
- sono state confermate le misure dei premi speciali unitari per l’assicurazione dei soggetti impegnati in attività di volontariato a fini di utilità sociale e in lavori di pubblica utilità con oneri assicurativi a carico del Fondo e dei percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC);
- è stato abolito il premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei candidati all’emigrazione sottoposti a prove d’arte prima dell’espatrio.
Con la circolare sono chiariti gli adempimenti a carico dei datori di lavoro e sono forniti i modelli di denuncia di infortunio e di malattia professionale ( vedi sotto).
Inoltre si specifica che:
- i datori di lavoro a cui si applica il passaggio a premio ordinario continuano, fino alla ricezione del certificato di variazione del rapporto assicurativo, a indicare provvisoriamente nelle denunce lo stesso numero di posizione assicurativa territoriale e lo stesso tipo polizza (polizza speciale facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori e pescatori) già attribuito per l’assicurazione dei lavoratori interessati.
- Successivamente alla ricezione del certificato di variazione del rapporto assicurativo i datori di lavoro devono indicare nelle denunce il numero di posizione assicurativa territoriale, il tipo polizza dipendenti, il settore attività e la voce di tariffa comunicati con il predetto certificato di variazione.