E' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 268 del 8 novembre 2022 il decreto 171- 2022 del ministero del lavoro con la definizione delle attività caritatevoli
ai fini dell' esclusione prevista dall'art articolo 2, comma 2, lettera n) del decreto legislativo n. 11 del 2010, dall'ambito di applicazione della disciplina relativa alle operazioni di pagamento elettronico su Internet (effettuate da un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica che consentono a un utente di effettuare operazioni di pagamento addebitandole alla relativa fattura o al conto prealimentato dell'utente stesso in essere presso il medesimo fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica).
Sono considerate caritatevoli le seguenti attivita' di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, erogate a titolo gratuito dagli enti del Terzo settore:
a) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto alla poverta' educativa,
b) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125
c) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, nonche' ogni altra attivita' di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, di cui al citato articolo 5, comma 1, lettera q);
d) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, di cui al citato articolo 5, comma 1, lettera r);
e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale,
f) protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.