Limitatamente al periodo di imposta 2022, l’articolo 12 del decreto Aiuti-bis è intervenuto per fissare un nuovo limite massimo di esenzione e per ampliare le tipologie di fringe benefit concesse al lavoratore, ovvero:
- sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
- il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, è innalzato da 258,23 euro a 600,00 euro.
L'Agenzia delle Entrate con Circolare del 04.11.2022 n. 35, fornisce tutti i chiarimenti sulla nuova disciplina del welfare aziendale concentrandosi sugli obblighi documentali in capo al datore di lavoro e al dipendente.
Le spese per utenze domestiche rientranti nei fringe benefit
Relativamente alle spese per utenze domestiche, rientranti nei fringe benefit, l'Agenzia chiarisce che queste debbano:
- riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari,
- a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio,
- a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.
Sono comprese anche le utenze per uso domestico (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento):
- intestate al condominio, che vengono ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino)
- e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa.
Resta fermo che, in tale ultima ipotesi, il locatore che viene rimborsato delle spese sostenute per le utenze non potrà, a sua volta, beneficiare dell’agevolazione in commento per le medesime spese, in quanto queste ultime, poiché oggetto di rimborso, non possono essere considerate 6 effettivamente sostenute.
Obblighi del datore di lavoro e del dipendente
Tenuto conto che la misura agevolativa si riferisce espressamente a una determinata tipologia di spesa, il datore di lavoro dovrà acquisire e conservare, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR.
In alternativa, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del Dpr n. 445/2000, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio il numero e l’intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo), la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento.
In ogni caso, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle stesse spese, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.
Tutta la documentazione indicata nella predetta dichiarazione sostitutiva deve essere conservata dal dipendente in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
La giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da più fatture ed è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché sia intestata:
- al coniuge o ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR
- o, a certe condizioni (ossia in caso di riaddebito analitico), al locatore.
Le somme erogate dal datore di lavoro (nell’anno 2022 o entro il 12 gennaio 2023) possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell’anno 2023 purché riguardino consumi effettuati nell’anno 2022.