L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare del 6 ottobre 2022 n. 33, contenente i chiarimenti in merito alla cessione o sconto in fattura dei bonus edilizi dopo la conversione in legge dei decreti Aiuti (Dl n. 50/2022) e Aiuti-bis (Dl n.115/2022).
In particolare, le novità riguardano le modifiche apportate:
- dall’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto Aiuti (DL n. 50/2022),
- dall’articolo 33-ter, introdotto dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, di conversione del decreto Aiuti-bis (DL n. 115/2022), in tema di opzioni per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Nello specifico, il suddetto articolo 33-ter, introduce all’articolo 14 del decreto Aiuti i nuovi commi 1-bis.1 e 1-bis.2:
- Il comma 1-bis.1, ha modificato la disciplina della responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari in presenza di concorso nella violazione, limitandola ai soli casi di dolo e colpa grave, a condizione che siano state rispettate le previsioni di legge e che siano stati acquisiti il visto di conformità, le asseverazioni e le attestazioni prescritte dagli articoli 119 e 121, comma 1-ter, del decreto Rilancio.
- Inoltre, la novella normativa, con il comma 1-bis.2, ha previsto la possibilità di beneficiare della nuova disciplina anche per i crediti sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione del visto di conformità e delle attestazioni e asseverazioni di cui al comma 1-ter del citato articolo 121, a condizione che il cedente, purché non sia un “soggetto qualificato” e che coincida con il fornitore, acquisisca, ora per allora, la predetta documentazione.
In tale contesto normativo, l'Agenzia fornisce così precisazioni in merito alla responsabilità di tipo amministrativo del fornitore e del cessionari
Infine, sempre con la presente circolare, vengono fornite alcune indicazioni per rimediare a eventuali errori commessi nella compilazione della Comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali o nella circolazione dei crediti nella Piattaforma, nonché specifiche indicazioni a seguito delle modifiche apportate all’articolo 119 del medesimo decreto Rilancio dal decreto Aiuti, che ha ampliato l’ambito temporale di applicazione del Superbonus nel caso di interventi realizzati su edifici unifamiliari da parte di persone fisiche al di fuori dell’esercizio di arti o professioni o d’impresa.
Errore nella compilazione della Comunicazione
Riguardo agli eventuiali errori copmmessi nella compilazione del modello inviato, è possibile trasmettere una successiva Comunicazione interamente sostitutiva della precedente, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio.
A seguito di questa operazione, nella Piattaforma sono visibili solo gli importi correttamente indicati con l’ultima Comunicazione inviata.
Se il predetto termine è trascorso e non è più possibile trasmettere una Comunicazione sostitutiva di quella errata, il credito non ancora accettato può essere rifiutato dal cessionario o dal fornitore tramite l’apposita funzionalità della Piattaforma.
Il rifiuto del credito rimuove, di fatto, gli effetti della Comunicazione errata, il cedente, beneficiario della detrazione, non potrà comunicare una nuova cessione dello stesso credito tramite la Piattaforma (come avviene in caso di rifiuto delle cessioni successive alla prima), ma, se il relativo termine non è scaduto, potrà trasmettere una nuova Comunicazione corretta, a favore dello stesso o di altro cessionario.
Tramite le modalità illustrate, contribuenti e professionisti possono rimediare celermente e in autonomia agli errori commessi in fase di esercizio dell’opzione. Nella circolare vengono fornite le istruzioni per risolvere alcune tipologie di errore, nei casi in cui non siano state adottate le soluzioni ordinarie sopra descritte e il credito derivante dalla Comunicazione errata sia stato già accettato dal cessionari
Ulteriori indicazioni sono fornite per la gestione delle ipotesi in cui la Comunicazione non sia stata correttamente trasmessa entro i termini previsti.