Con il decreto del 7 settembre 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20.9.2022 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito il contributo dovuto a IVASS. istituto di vigilanza sulle assicurazioni - da parte delle imprese assicuratrici come previsto dall'art. 335, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Le misure del contributo di vigilanza sono le seguenti:
- 0,42 per mille dei premi incassati nel 2021 a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia e delle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione extracomunitarie stabilite in Italia;
- 0,10 per mille dei premi incassati in Italia nel 2021 a carico delle imprese di assicurazione europee operanti in Italia in regime di stabilimento e in libera prestazione di servizi.
Si ricorda che il contributo di vigilanza per l'anno 2022 e' dovuto:
- dalle rappresentanze situate in Italia delle imprese europee che operano in Italia in regime di stabilimento, sulla base dei premi raccolti nel territorio italiano;
- dalle case madri delle imprese europee che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, sia direttamente dal proprio paese di origine che tramite rappresentanze situate in altri paesi europei, con riguardo ai premi complessivamente raccolti nel territorio italiano.
Le imprese di riassicurazione pura europee operanti in Italia in regime di stabilimento iscritte nell'elenco III in appendice all'albo delle imprese sono escluse dal pagamento del contributo di vigilanza.
L'importo del contributo va calcolato sui premi incassati nell'esercizio 2021 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, al netto degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata pari al 4,07 per cento dei predetti premi.