Pronti i chiarimenti in merito alle nuove regole di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”), introdotte dalla legge di bilancio 2021 a decorrere dal 1° luglio 2022.
Con la circolare del 13 luglio 2022 n. 26, rispondendo ai quesiti posti dalle associazioni di categoria, l’Agenzia delle Entrate fa il punto sulle modifiche normative del c.d. esterometro, in particolare su:
- trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere,
- ambito oggettivo e soggettivo di applicazione dell’adempimento,
- regole di compilazione dei file da trasmettere,
- e conservazione dei documenti.
Termini di trasmissione dei dati
Ricordiamo che con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, ad esclusione di:
- quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale,
- quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche,
- nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del dPR n. 633/72,
devono essere trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio (Sdi):
- entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, per quanto riguarda i dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato,
- entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione, per quanto riguarda i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Non vi è dunque un termine unico, fisso, ma “mobile”, legato a quello di emissione dei documenti che certificano i corrispettivi delle operazioni o, comunque, per gli acquisti, laddove tali documenti manchino oppure non siano tempestivi, a quello in cui le operazioni stesse si considerano effettuate.