La disciplina del Superbonus 110 è stata oggetto di diverse modifiche normative ad opera del decreto Agosto, della legge di bilancio 2021, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 594, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 775 e, da ultimo, della legge di bilancio 2022.
Per questo motivo l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 23.06.2022 n. 23, ha fornito un quadro riassuntivo completo delle novità in merito alla maxi agevolazione fiscale per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione.
Riguardo ai termini entro i quali devono essere sostenute le spese per poter fruire della maxi detrazione, per effetto delle modifiche suddette, il Superbonus si applica alle spese per gli interventi edilizi agevolabili, sostenute da:
- associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 242 del 1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi (non essendo stata prevista una proroga per tali soggetti) entro il 30 giugno 2022;
- persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione per gli interventi effettuati su unità immobiliari unifamiliari
- entro il 30 settembre 2022
- ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi dell’articolo 119 del decreto Rilancio;
- IACP comunque denominatinonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing»:
- per gli interventi di risparmio energetico e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa entro il 30 giugno 2023
- ovvero entro il 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del d.lgs. n. 460 del 1997, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge n. 266 del 1991 e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dall'articolo 7 della legge n. 383 del 2000, entro il 31 dicembre 2025;
- persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici composti da due a
quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico
proprietario o in comproprietà da più persone fisiche entro il 31 dicembre 2025,con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione:
- 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;
- 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024;
- 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025;
- condomìni entro il 31 dicembre 2025, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione:
- 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;
- 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024;
- 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.
Questi sono solo alcuni dei chiarimenti forniti nella Circolare che qui alleghiamo.