L’Agenzia delle entrate, con provvedimento del 10 giugno 2022 n. 202205, ha apportato modifiche al provvedimento dello scorso 3 febbraio, che nell’approvare il modello di cessione, aveva fornito indicazioni non più in linea con le attuali norme.
Le modifiche si sono rese necessarie a seguito delle nuove disposizioni relative alle modalità di cessione dei crediti connessi agli interventi edilizi, previste dalla conversione del decreto Sostegni-ter e dal decreto Aiuti, che qui brevemente riassumiamo.
Ricordiamo infatti che con il provvedimento del 3 febbraio 2022, sono state definite le modalità di attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici in base alla legislazione all’epoca vigente.
Successivamente, l’articolo 28 del Decreto Sostegni ter (dl 27 gennaio 2022, n. 4), modificato in sede di conversione dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è intervenuto sull’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo:
- la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni dei crediti a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- che i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni (prima cessione del credito o sconto in fattura) comunicate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022 non possano formare oggetto di cessioni parziali successive. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.
In seguito, l’articolo 14 del Decreto Aiuti (decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50), ha nuovamente modificato l’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo che:
- alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sia sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione da parte dei suddetti clienti.
A seguito delle suddette novità che sono intervenute nel tempo, con il provvedimento del 10 giugno vengono apportate le necessarie modifiche al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022.