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BONUS PSICOLOGICO PUBBLICATO IN GU: A CHI SPETTA E COME FARE DOMANDA

2 minuti, 27/06/2022

Bonus psicologico pubblicato in GU: a chi spetta e come fare domanda

Definite le modalità di presentazione della domanda di riconoscimento del Bonus psicologico: ecco il testo del decreto attuativo con importi del contributo e requisiti richiesti

Forma Giuridica: Normativa - Decreto Ministeriale
Numero del 31/05/2022
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Pubblicato in Gu del 27.06.2022 n. 148 il Decreto "Bonus psicologico" del 31.05.2022 che definisce le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia. (previsto dall’articolo 1-quater, comma 3 del Decreto Milleproroghe convertito nella Legge n.15/2022).

Vengono così definite:

  • le modalità di presentazione della domanda
  • l’entità del contributo in relazione al valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di garantire l’accesso a persone con ISEE più basso,

nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2022.

Bonus psicologico: a chi spetta

Tenuto conto dell’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza Covid-19 e della conseguente crisi socio-economica, le regioni le province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei limiti delle risorse di 10 milioni di euro, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi.

Il beneficio è fruibile per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi, che abbiano comunicato l'adesione all'iniziativa al Consiglio nazionale degli Ordini degli psicologi (CNOP).

Il CNOP a sua volta, trasmette ad INPS l'elenco dei nominativi degli aderenti all'iniziativa, unitamente ai dati indicati nell'allegato disciplinare tecnico al presente decreto, consultabile dai beneficiari attraverso una sezione riservata della piattaforma INPS.

Importo del Bonus psicologico

Il contributo viene stabilito nell’importo massimo di 600,00 euro per persona ed è parametrato alle diverse fasce dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso.

Al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, sono state individuate tre fasce per l’accesso al contributo che sarà erogato, fino a 50,00 euro per ogni seduta e fino all’importo massimo di:

  • 600,00 euro alle persone con ISEE fino a 15.000 €;
  • 400,00 euro alle persone con ISEE compreso tra 15.000 € e 30.000 €;
  • 200,00 euro alle persone con ISEE superiore a 30.000 € e non superiore a 50.000 €,

Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro.

Come fare domanda per accedere al Bonus psicologico

La domanda per la richiesta del contributo è presentata in modalità telematica all’INPS.

Entro il 27 luglio (30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale), INPS ed il Ministero della salute, comunicano tramite il proprio sito internet, la data a partire dalla quale sarà possibile presentare le domande di accesso al beneficio e il periodo di tempo, comunque non inferiore a sessanta giorni, nel quale presentare la domanda.

Decorso il periodo per la presentazione delle richieste, INPS redigerà le graduatorie per le singole le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, suddivise in base alla residenza del richiedente, e accoglierà le domande fino a concorrenza delle risorse disponibili nel territorio di riferimento.
Il contributo sarà erogato in base all’ordine di arrivo della domanda, prioritariamente alle persone con ISEE più basso.

Tag: AGEVOLAZIONI COVID-19 AGEVOLAZIONI COVID-19 LEGGI E DECRETI LEGGI E DECRETI

Allegato

Decreto Ministero della Salute del 31.05.2022
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