L'Agenzia delle Entrate con la nuova Circolare del 27 maggio 2022 n. 19, ha fornito tutti i chiarimenti in merito alle modifiche introdotte nel tempo al Superbonus e ai Bonus diversi dal Superbonus, dalle misure antifrode alle modifiche alla disciplina della cessione dei crediti, in particolare con riferimento alle previsioni introdotte:
- in materia di Superbonus, di Bonus diversi dal Superbonus e di disposizioni anti-frode, dalla legge di Bilancio 2022 (articolo 1, commi da 28 a 30);
- in materia di misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche (articoli da 28 a 28-quater del decreto Sostegni-ter n. 4/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25/2022 e dall’articolo 1 del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 decreto Frodi, abrogato dalla citata legge n. 25 del 2022);
- dal decreto Milleproroghe (articolo 3-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 inserito, in sede di conversione, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15)
- dal decreto Energia (articolo 29-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17 inserito, in sede di conversione, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e dal decreto Aiuti (articolo 14 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50), in materia di cessione dei crediti d’imposta;
- dal decreto Ucraina (articolo 23-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21), inserito in sede di conversione dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
Vediamo brevemente nel dettaglio le disposizioni normative introdotte dai suddetti provvedimenti.
Novità della Legge di bilancio 2022
La legge di bilancio 2022 ha riprodotto le misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti introdotte dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 (abrogato dall’articolo 1, comma 41, della legge di bilancio 2022) - che sono state oggetto di chiarimenti con la circolare del 29 novembre 2021, n. 16/E - introducendo le seguenti novità:
- esclusione dell’obbligo di rilascio del visto di conformità e delle attestazioni di congruità della spesa, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito per le opere già classificate come “attività di edilizia libera” e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al c.d. Bonus facciate;
- applicabilità dei prezzari individuati per valutare la congruità della spesa degli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica, previsti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto del 2020, anche agli interventi di riduzione del rischio sismico, al Bonus facciate e agli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Novità del Decreto Sostegni ter
Il decreto Sostegni-ter ha, inoltre, introdotto il divieto di effettuare le cessioni del credito successive alla prima, con riferimento al Superbonus, ai Bonus diversi dal Superbonus e ai Bonus anti-COVID. Il decreto Frodi, successivamente, ha previsto:
- la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a soggetti “qualificati”;
- il divieto di cedere parzialmente i crediti successivamente alla prima
- comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito all’Agenzia delle entrate;
- la tracciabilità del credito in sede di cessione;
- la reclusione e la multa per i tecnici abilitati in caso di informazioni false o omissione di informazioni;
- l’adeguamento dei massimali di assicurazione al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi;
- che, nel caso in cui siano sottoposti a sequestro penale, i crediti possano essere utilizzati in compensazione nei termini normativamente previsti, aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo degli stessi;
- che, per determinati lavori edili di importo superiore a 70.000 euro, i benefici fiscali ad essi connessi siano riconosciuti soltanto se nell’atto di affidamento dei lavori sono indicati i contratti collettivi applicati dall’impresa esercente i lavori.
Novità del Decreto Milleproroghe
Il decreto Milleproroghe ha, altresì, stabilito che le disposizioni di cui all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente gli adempimenti previsti per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito relativamente ai Bonus diversi dal Superbonus, si applicano anche alle spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021.
La legge di conversione del decreto Sostegni-ter n. 25 del 2022 ha abrogato il decreto Frodi, riproducendone le modifiche sopra evidenziate e disponendo che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e che sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base sia del medesimo decreto sia delle disposizioni dallo stesso abrogate.
Novità del Decreto Energia
Il decreto Energia ha introdotto la possibilità per le banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle cessioni normativamente previste, di effettuare un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali hanno stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.
Novità del Decreto Aiuti
Successivamente, il decreto Aiuti ha modificato tali ultime disposizioni, prevedendo la possibilità per le banche, ovvero per le società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di effettuare la cessione dei crediti a favore dei soggetti clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, anche se non è esaurito il numero delle cessioni normativamente previste, senza facoltà di ulteriore cessione.
Novità del Decreto Ucraina
L’articolo 23-bis del decreto Ucraina ha altresì previsto che l’onere di indicare, nell’atto di affidamento dei lavori edili, i contratti collettivi applicati dall’impresa esercente i lavori, al fine fruire dei benefici fiscali ad essi connessi, riguarda le opere, intese in senso ampio e non solo i lavori edili, il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi di settore è riferito esclusivamente ai soli lavori edili.