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REGIME AGEVOLATO RICERCATORI E DOCENTI RIENTRATI IN ITALIA: I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

3 minuti, 26/05/2022

Regime agevolato ricercatori e docenti rientrati in Italia: i chiarimenti delle Entrate

L'Agenzia scioglie alcuni dubbi sull'estensione del regime agevolato per ricercatori e docenti rientrati in Italia prima del 2020: il testo della Circolare del 24.05.2022 n. 17

Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 17 del 24/05/2022
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo

Con Circolare del 24 maggio 2022 n. 17, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'ambito applicativo dell'opportunità introdotta dalla Legge di Bilancio 2022 n. 234/2021, che consente a docenti e ricercatori residenti all’estero e rientrati in Italia, di estendere il regime di favore (previsto dall’articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78) fino ad un massimo di 13 periodi di imposta complessivi, sciogliendo così alcuni dubbi di ricercatori e docenti rientrati in Italia dall'estero prima del 2020 che intendono continuare a usufruire di tale imposizione agevolata.

In particolare, la legge di bilancio 2022 ha introdotto la possibilità per i docenti e i ricercatori rientrati fiscalmente in Italia fino al 2019 di optare per l’estensione dell’applicazione del regime di favore fino a otto, undici o tredici periodi di imposta complessivi, previo versamento in un’unica soluzione, di un importo pari al 5% o al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione. 

Tale possibilità riguarda, in particolare, i docenti e i ricercatori che:

  • siano stati iscritti all’AIRE 
  • o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea
  • hanno già trasferito in Italia la residenza fiscale prima dell’anno 2020 
  • che, alla data del 31 dicembre 2019, risultino beneficiari del regime agevolato previsto dal citato articolo 44 del decreto legge n. 78 del 2010.

La Circolare in oggetto chiarisce che la predetta opzione può essere esercitata anche dai docenti e dai ricercatori per i quali il regime di favore è terminato nei periodi d’imposta 2019 o 2020 a condizione, tuttavia, che soddisfino, all’atto dell’opzione, i requisiti di cui al comma 5-ter dell’articolo 5 del decreto Crescita.

In relazione a tali fattispecie, tenuto conto che la disposizione di cui al citato comma 5-ter è entrata in vigore il 1° gennaio 2022, i docenti e ricercatori che hanno beneficiato del regime agevolato fino all’anno 2019 o all’anno 2020, potranno applicare il predetto regime solo a decorrere dall’anno di imposta 2022.

Ricordiamo che il comma 1 del citato articolo 44, che ha istituito tale regime di favore, prevede che "Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato".

A decorrere dal 1° gennaio 2011, l’agevolazione si applica:

  • nel periodo d'imposta in cui il docente o ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia 
  • e nei tre periodi d'imposta successivi (cinque, a decorrere dal 2020), sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

Inoltre, l’agevolazione si applica:

  • nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente trasferisce la residenza fiscale nel territorio dello Stato e nei sette periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori con un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo e nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia della residenza o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà; 
  • per i docenti e ricercatori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente nel territorio dello Stato e nei dieci periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato;
  • per i docenti o ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente nel territorio dello Stato e nei dodici periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

I docenti o ricercatori italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere al regime di favore purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni.

Tag: LAVORO ESTERO 2024 LAVORO ESTERO 2024 CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

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